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Assemblea in presenza, come conciliare i rischi e l’esigenza di partecipare

Abito in un condominio composto da 190 appartamenti. A breve l'amministratore vuole convocare una assemblea in un locale della parrocchia per deliberare lavori straordinari. Io vorrei partecipare perché le spese saranno alte ma non essendo ancora vaccinato ho paura del contagio in assemblea. Anche solo 100 presenti che parlano e urlano ad alta voce lo vedo rischioso per i famosi droplet-goccioline. Oltretutto ho sentito parlare che la distanza di sicurezza sarebbero 2 metri e non uno. I locali non sarebbero sanificati, non sono ben areati e ventilati, alcuni userebbero sicuramente la mascherina sotto il naso, misurare la febbre e dichiarare lo stato di salute sono dati sanitari e se qualcuno rifiuta di darli? Esiste una unica entrata che è anche uscita. Chi sorveglia gli assembramenti in coda? E se si presenta un contagiato positivo asintomatico chi se ne accorge? In caso di contagi di chi è la responsabilità? E se si presentassero tutti e 190? Insomma, avrei paura a presentarmi ma non andando vengo meno al mio diritto di esprimere il mio voto. Come posso convincere l'amministratore ad aspettare almeno un paio di mesi in attesa della famosa immunità di gregge? E se fa l'assemblea come posso tutelare i miei diritti se non mi presento?

di Rosario Dolce

La domanda

Abito in un condominio composto da 190 appartamenti. A breve l'amministratore vuole convocare una assemblea in un locale della parrocchia per deliberare lavori straordinari. Io vorrei partecipare perché le spese saranno alte ma non essendo ancora vaccinato ho paura del contagio in assemblea. Anche solo 100 presenti che parlano e urlano ad alta voce lo vedo rischioso per i famosi droplet-goccioline. Oltretutto ho sentito parlare che la distanza di sicurezza sarebbero 2 metri e non uno. I locali non sarebbero sanificati, non sono ben areati e ventilati, alcuni userebbero sicuramente la mascherina sotto il naso, misurare la febbre e dichiarare lo stato di salute sono dati sanitari e se qualcuno rifiuta di darli? Esiste una unica entrata che è anche uscita. Chi sorveglia gli assembramenti in coda? E se si presenta un contagiato positivo asintomatico chi se ne accorge? In caso di contagi di chi è la responsabilità? E se si presentassero tutti e 190? Insomma, avrei paura a presentarmi ma non andando vengo meno al mio diritto di esprimere il mio voto. Come posso convincere l'amministratore ad aspettare almeno un paio di mesi in attesa della famosa immunità di gregge? E se fa l'assemblea come posso tutelare i miei diritti se non mi presento?

A cura di Smart24 Condominio

I vari provvedimenti governativi che si sono succeduti, sino a tutt'oggi, hanno inibito lo svolgimento di assemblamenti, a scopro preventivo.Il DPCM del 3 dicembre 2020, sul punto (articolo 1, comma 10, lettera o), ha disposto che: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza… è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”. Le riunioni condominiali – così come definite – non sono state però incluse tra le sedi in cui vige il divieto legale. Il dubbio, sorto agli operatori del settore, è stato subito diradato da una circolare del Ministero dell'Intero del 20 ottobre 2020, con la quale si è avuto cura di precisare che, ogni qual volta si faccia riferimento al concetto di riunione, lo stesso non possa essere esteso al luogo inteso come assemblea dei condòmini. Il governo avrebbe dispensato una sorta di “licenza condominiale”, in epoca di COVID-19, da dover sfruttare però con l'adozione di accorgimenti di sorta.

Spetta all'amministratore, a cui viene per legge demandato il potere di convocazione, assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza anticovid. Come? Ebbene, in questo caso, possiamo solo ipotizzare una sorte di “profilassi”. Il primo consiglio da dispensare è quello di giustificare la ragione per cui la convocazione non avvenga in formato alternativo a quello fisico (presumibilmente, per il mancato consenso prestato dai condòmini, di cui all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile).

In secondo luogo, nell'avviso andrà precisato che il luogo della riunione prescelto è stato/sarà sanificato, prima e dopo la riunione, onde garantire ai più la salubrità del luogo. L'invito rivolto agli aventi diritto alla partecipazione dovrà essere accompagnato con la richiesta di autocertificazione del proprio stato di salute. L'assenza di sintomatologie riconducibili al COVID-19 integra appieno una condizione per prendere parte all'assemblea dei condòmini.

Nello stesso avviso, l'amministratore potrà subordinare l'accesso all'esame della temperatura corporea, qui precisando il diniego all'accesso per coloro che riportano sintomi influenzaliPer lo svolgimento dei lavori, il testimone passa al Presidente dell'assemblea dei condòmini. Quest'ultimo, dovrà garantire che la riunione si svolga serenamente, e, in quanto to tale, potrà pretendere il rispetto delle norme sul distanziamento e sull'uso delle mascherine.

Nel caso in cui l'afflusso dei condòmini sia stato tale da rendere il luogo dell'assemblea inidoneo al rispetto delle distanze, il presidente potrà dichiarare sciolta l'assemblea, non sussistendo le condizioni compatibili per garantire uno svolgimento sereno. Viceversa, nel caso in cui ciò sia consentito, si potranno avviare i lavori assembleari. Assicurare le distanze necessarie, poi, vuol dire che intorno a ogni sedia occorrerà una “cintura” sanitaria di almeno un metro, quindi uno spazio minimo di 1,5 metri quadrati per condomino (uno spazio di ½ metro quadrato per la sedia e intorno una distanza di 1 metro da ciascun lato). Per fare un esempio: in una delle sale normalmente usate per le assemblee molto grandi, di circa 100 metri quadrati, ci possono stare circa 30 persone. In una sala di 50 metri quadrati, meno della metà.

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