Condominio

Tolleranze costruttive e superbonus: i chiarimenti del Tar per non sbagliare

Nel rispetto dei progetti presentati ed approvati quindi non riguardano l’edificio nel suo complesso

di Rosario Dolce

La sentenza 1456 del 15 aprile 2021 del Tar Lazio consente di comprendere meglio cosa si intende per «tolleranze di cantiere» o «costruttive» di cui all'articolo 34 bis del Testo unico dell'edilizia, a mente del quale: «il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».

La vicenda
La causa prendeva mossa dall'impugnazione di un atto di diniego ad una Scia, rispetto la regolarizzazione di «lievi difformità» progettuali – per come definite – risalenti all'epoca di costruzione di un immobile, le quali avevano dato causa alla realizzazione di nuove superfici abitabili di 17,92 metri quadrati . Nello specifico veniva assunto che trattandosi di «tolleranze costruttive», contenute entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abitativo, da calcolarsi con riguardo alla superficie non del singolo appartamento, ma dell'intero fabbricato – Villino B (1.458,91 mq) -, le stesse potevano essere automaticamente sanate.Il ricorso, però, è stato respinto.

La tolleranza si riferisce al singolo appartamento
Secondo il giudice amministrativo adito l'articolo in considerazione (che ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 34 previgente, all'interno del medesimo decreto) deve essere interpretato nel senso di riferire la cosiddetta «tolleranza di cantiere» del 2% delle misure programmate soltanto alle singole unità abitative e, dunque, a ciascun appartamento e non all'intero edificio nel sul complesso.

La ratio della norma viene colta nell'esigenza sostanziale di garantire quanto più possibile la corretta esecuzione dei progetti costruttivi autorizzati, con conseguente irrilevanza soltanto degli scostamenti di lieve entità (2% della superficie del singolo appartamento), inquadrabili nelle «tolleranze di cantiere», e non di sensibili modifiche al progetto approvato, che altrimenti potrebbero essere tanto più estese quanto più grande risulti l'edificio complessivo.Nell'ipotesi in questione, quindi, la tolleranza di cantiere non poteva superare la misura di 1,5 mq e, per come rappresentato in sentenza, correttamente l'Amministrazione comunale si era pronunciata negativamente sulla Scia.

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