Condominio

No alla Cosap se griglie ed intercapedini esistevano sin dall’edificazione dello stabile

Le grate e le intercapedini non tolgono nulla all'uso pubblico, essendosi la servitù, costituita con esse già presenti

di Rosario Dolce

Nel caso in cui le griglie e le intercapedini siano coevi alla costruzione del fabbricato il condominio non è tenuto a pagare la Cosap. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza numero 12760 del 13 maggio 2021, cassando con rinvio una sentenza di merito che aveva deciso senza fare leva sul principio di cui sopra. Un tema affrontato di recente dalla stessa Cassazione , sotto il profilo di della disponibilitàa uso pubbblico di griglie insistenti su un marciapiede privato.

I motivi della decisione
I giudici di legittimità, in punto, argomentano affermando che se le grate o intercapedini esistevano già quando il condominio ha messo volontariamente (seppure non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il punto di vista giuridico da valorizzare è quello dell'ente locale, siccome il Comune aveva “ricevuto” il bene, assoggetto all'uso pubblico, così come esso si rinveniva.

La tolleranza del condominio al pubblico passaggio è ancorata a tali limiti, e, in quanto tale, non si presta ad alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti.Le grate e le intercapedini, inoltre, non tolgono nulla all'uso pubblico, essendosi la servitù, costituita con esse già presenti.

Conclusioni
Dunque, in questo caso – così conclude il giudice di legittimità – non sussiste alcun presupposto impositivo della Cosap, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio volontaria, nata cioè da un comportamento del proprietario che mette volontariamente e con continuità il proprio bene a disposizione della collettività pubblica, non ricorrendo una occupazione, con griglie e intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione (in punto, viene richiamata anche il precedente costituito dal provvedimento numero 21236 del 9 agosto 2019).

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