Condominio

Devono essere rimborsate le spese di lite affrontate dal condominio per errata scelta del foro competente

L’errore era stato commesso da un fornitore che non aveva ritenuto il condominio consumatore

di Eugenia Parisi

Il condominio attore si opponeva ad un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da un fornitore, eccependo preliminarmente l'incompetenza del tribunale adito, dovendosi applicare il foro del consumatore come confermato anche da Cassazione 10679/2015 e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea , sezione I, nella sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19. Il professionista convenuto si costituiva dichiarando corretta l'eccezione proposta dal condominio, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Il condominio, però, ha insistito sulla regolazione giudiziale delle spese di lite e, sul merito, il Tribunale di Milano, in data 3 maggio 2021, ha pubblicato la sentenza 3658/2021.

Necessaria la pronuncia sulle spese
La persistente controversia sulle spese di lite impediva di ritenere cessata la materia del contendere; secondo il giudice di legittimità (Cassazione sezione 6, ordinanza 22446/2016), infatti, la cessazione della materia del contendere postula che, nel corso del giudizio, sia stata effettivamente eliminata ogni posizione di contrasto, inclusa perciò anche la questione delle spese di lite.

Il condominio consumatore
Ciò chiarito, l'eccezione di incompetenza sollevata dal condominio appariva fondata, sicché l'opposizione è stata accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, nullo siccome emesso da giudice incompetente. Del resto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché anche al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore.

Tale disciplina, insomma, trova fondamento nel fatto che l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali sono qualificabili come consumatori, siccome sono persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Tale principio, già affermato da Cassazione, sezione 3, ordinanza 10086/2001, è stato infatti confermato anche da Cassazione, sezione 6 - 2, ordinanza 10679/2015.

La condanna giudiziale
Le spese di lite, dunque, non potevano essere compensate, in ragione della necessità per il condominio attore di sostenere i costi di difesa a causa dell'erronea scelta del foro da parte del fornitore convenuto opposto, attore sostanziale.

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