Condominio

Va provato il danno derivante da presunta irregolarità nella ripartizione delle spese

L’onere è in capo al condòmino che impugna la delibera

di Selene Pascasi

Il condòmino che intenda impugnare una delibera, per presunta erroneità nella divisione delle spese, deve provare di averne interesse. È tenuto, quindi, a dimostrare che da quella decisione sia derivato un apprezzabile pregiudizio personale in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale. Lo ricorda il Tribunale di Rovigo con sentenza 56 del 1° febbraio 2021.

La vicenda
A citare il condominio, contestando la delibera di approvazione del bilancio consuntivo per mancata menzione dei crediti vantati nei confronti dell'ente gestionale, sono i legali rappresentanti di uno studio. Domanda respinta. Intanto, spiega il giudice, mancava un'allegazione dettagliata dei motivi sui quali si basava la denunciata invalidità della delibera assembleare impugnata. Ma non era stato neppure fornito alcuno specifico riferimento ai rapporti di debito e di credito dedotti in giudizio ed alle circostanze del caso concreto.

Delibere nulle e annullabili
Più in generale, prosegue il Tribunale, secondo la giurisprudenza sono nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale che siano prive degli elementi essenziali, quelle aventi un oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) o con oggetto che non rientra nella competenza assembleare, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino o comunque invalide per oggetto. Sono, invece, annullabili le decisioni viziate per l'irregolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore alla soglia prevista per legge o regolamento condominiale, quelle affette da vizi di forma, contrarie a prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari inerenti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione o che violino norme esigenti qualificate maggioranze in base all'oggetto.

Gli errori nella ripartizione spese vanno provati
Ciò ribadito, quanto alle delibere inerenti il riparto delle spese, è pensiero consolidato che possano impugnarsi per annullabilità previa indicazione specifica dei termini di difformità rispetto al regolamento ed alle attribuzioni millesimali tabellari e altresì previa prova di un preciso interesse dell'istante, tenuto a provare che quella delibera sia stata pronunciata a suo danno. Più in particolare, chi intenda impugnare una delibera per assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, dovrà allegare e dimostrare di avervi interesse ossia che da detta delibera derivi un apprezzabile pregiudizio personale inteso come mutamento della propria posizione patrimoniale (Cassazione 6128/2017).

Peraltro, le delibere con cui l'assemblea procede al riparto, in via preventiva o consuntiva, delle spese condominiali su criteri in precedenza già stabiliti – manovra che rientra tra le sue attribuzioni – possono essere impugnate, sempre che sia dedotta la violazione in concreto di tali criteri, soltanto con l'azione di annullamento. In altre parole, il condòmino che ritenga il riparto delle spese approvato dall'assemblea condominiale contrastante con i criteri di ripartizione stabiliti dalla legge, ha l'onere di impugnare la relativa delibera, indicando in quali esatti termini essi siano stati violati a suo danno.

Conclusioni
Ebbene, nella vicenda, i ricorrenti non avevano dedotto nulla di specifico né sulla sussistenza dei presupposti per accertare l'invocata nullità o l'annullabilità della delibera e né sull'eventuale contrarietà della delibera al regolamento o alla legge. Non era stata sollevata, poi, alcuna dettagliata contestazione circa il conteggio svolto in sede di bilancio dall'amministratore o i criteri di approvazione della delibera così come non era stato allegato e dimostrato alcunché sugli asseriti crediti vantati. L'azione, pertanto, siccome del tutto infondata e pretestuosa oltre che priva di supporto probatorio, non poteva che essere bocciata con condanna alle spese di lite e a quelle per lite temeraria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©