Condominio

Valida la delibera che approva i lavori anche se nella convocazione non erano allegati i preventivi di spesa

È sufficiente indicare la materia oggetto della discussione e votazione: se il condòmino necessita di maggiori dettagli può richiederli prima dell’assemblea

di Giovanni Iaria

È valida la delibera con la quale l'assemblea decide di eseguire dei lavori su parti comuni del condominio laddove nell'avviso di convocazione non sono stati allegati i preventivi di spesa. Lo ha precisato la Corte di appello di Milano con la sentenza 1234/2021, pubblicata il 20 aprile 2021.

La vicenda
La lite origina dal giudizio promosso da una condòmina, la quale conveniva innanzi al Tribunale di Monza il condominio chiedendo che venisse dichiarata nulla e/o annullabile una delibera assembleare che aveva, fra l'altro, approvato di eseguire dei lavori di manutenzione/sostituzione delle apparecchiature della centrale termica condominiale. La condòmina deduceva, fra i vari motivi, l'illegittimità della delibera per la mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli argomenti oggetto della discussione e la mancata allegazione dei preventivi di spesa relativi ai predetti lavori. L'impugnazione veniva rigettata dal Tribunale.

La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza di primo grado promosso dalla condòmina, con il quale era stata ribadita l'illegittimità della delibera per l'omessa allegazione all'avviso di convocazione dell'assemblea dei preventivi di spesa, dopo aver ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione» (Cassazione, ordinanza 13229/2019), ha ritenuto infondato il motivo di appello e lo ha rigettato.

In che consiste l’obbligo di informazione
Secondo i giudici della Corte territoriale, dal fatto che tutti i partecipanti dell'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non deriva l'obbligo che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte della stessa.Nel caso in cui all'avviso di convocazione dell'assemblea non vengono allegati i preventivi di spesa per i lavori da eseguire nel condominio, hanno osservato i giudici, la delibera non può essere considerata invalida in quanto, ai fini di assolvere all'onere di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e, quindi, garantire il diritto dei singoli condòmini di essere informati, è sufficiente indicare la materia oggetto della discussione e della votazione, come avvenuto nel caso esaminato.

Anche perché, hanno concluso, al condòmino è riconosciuto il diritto di consultare preventivamente la documentazione relativa agli interventi che devono essere eseguiti, chiedendo di visionarla presso l'amministratore ed eventualmente estrarne copia a proprie spese.

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