Condominio

Le spese detraibili nel superbonus 110 %: natura del general contractor e questioni aperte

Si suggerisce prudenza e di avvalersi dell’ opportuna consulenza fiscale e legale da parte del committente, privato o condominio

di Pier Paolo Bosso

I Gc (General contractor), le imprese, i tecnici o studi di tecnici, committenti privati o in condominio e amministratori stanno valutando le procedure operative. Per essere tranquilli che le procedure seguite fino ad ora non portino al rischio di possibili revoche delle detrazioni fiscali, operate in proprio da chi paga i lavori o cede il credito o gode di sconto in fattura. Iniziamo con la Risposta 904 334 del 2021 della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia la quale ha aperto la strada alle successive risposte 254 e 261 della Direzione nazionale delle Entrate, prevedendo una elencazione esemplificativa delle attività i cui costi rientrerebbero nelle spese ammesse a rimborso -come credito fiscale- a favore del committente-contribuente, per intero se proprietario di unità immobiliare singola, o pro quota millesimale in caso di condominio.

I costi detraibili
L'agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”. In aggiunta cita:
a) le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni da inviare ad Enea ed agenzia Entrate; talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, come le spese sostenute per l'acquisto dei materiali;
b) la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
c) degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori.

E quelli esclusi
La circolare 30/E del 2020 ha specificato che tra le spese detraibili non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al superbonus. Nel recente convegno del Sole 24 ore dedicato all’argomento è stato approfondito il ruolo del cosiddetto General contractor, analizzandone la natura giuridica controversa (appaltatore, mandatario con o con rappresentanza, committente), la differenza tra Gc che eseguono parte dei lavori e Gc con ruoli meramente gestionali, le problematiche fiscali e giuridiche nascenti dal ribaltamento al committente dei costi dei sub appaltatori, con o senza maggiorazioni di costo, argomenti delicati e che verranno approfonditi separatamente. Consigliabile la prudenza nell'operare e l'avvalersi della opportuna consulenza fiscale e legale da parte del committente, privato o condominio, anello debole della catena.

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