Condominio

La competenza per valore non si calcola sull’intero rendiconto, ma sulla quota che il condòmino deve

Quest’ultima, seppur contestata, va inserita nei bilanci successivi fino a che non venga giudizialmente chiarito se dovuta o meno

di Selene Pascasi

Quando si impugna il rendiconto per vizi sostanziali sugli addebiti individuali, il giudice competente per valore non si individua in base al valore dell'intero rendiconto ma sulla quota parte contestata dal condòmino. E se nasce una lite con un condòmino in relazione a quanto dovuto, l'amministratore non può esimersi dall'inserire quel credito nei successivi rendiconti finché non vi sia una sentenza che passata in giudicato sancisca se quel credito esista o meno. Solo allora, l'impugnativa eliminerà il credito. Lo sottolinea il Tribunale di Roma con sentenza numero 4624 del 16 marzo 2021.

La vicenda
Tutto scaturisce dall'iniziativa di un proprietario che decide di impugnare la delibera di approvazione del bilancio perché contenente una posta debitoria insussistente (così accertata in altra causa) ed un errore di calcolo. Il Giudice di pace accoglie l'istanza e il condominio si appella: l'impugnativa era tardiva e, prima ancora, era incompetente per valore il giudice adìto. Appello infondato. La controversia, premette il Tribunale, era stata correttamente trattata dal Giudice di pace atteso che la competenza per valore nell'ipotesi di impugnazione del rendiconto per vizi sostanziali afferenti gli addebiti individuali si misura non sul valore dell'intero rendiconto condominiale ma sulla quota parte contestata dal condomino.

Le somme in contestazione ed il rendiconto
Tanto chiarito, il Tribunale rileva come nel momento in cui nasca un contenzioso con un condòmino in relazione alla somma da corrispondere, l'amministratore non può esimersi dall'inserire quel credito anche nei successivi rendiconti finché non vi sia una sentenza che passi in giudicato e dica se quel credito esista o meno. Solo in quel momento, l'impugnativa eliminerà il credito che fino ad allora resterà esigibile salvo sospensione della delibera impugnata. In pratica, chiuso in via definitiva il processo sull'esistenza del credito, l'amministratore dovrà, nel primo bilancio utile successivo, trarne le conseguenze – ad esempio, riconoscere un credito al condòmino vittorioso che abbia nel frattempo pagato la somma discussa, eliminare dal bilancio quella voce ove non ancora pagata o confermare la posta a debito – senza che il condòmino sia onerato di impugnare tutti i rendiconti successivi che si siano limitati a riportare la posta oggetto dell'iniziale impugnazione.

Conclusioni
Ebbene, nella vicenda, correttamente l'uomo non aveva impugnato il consuntivo che riportava ancora il debito in contenzioso a suo carico, perché su quel debito era ancora aperta una vertenza. Se l'avesse fatto, lamentando l'inserimento della posta impugnata, avrebbe perso il processo. Il primo consuntivo utile da impugnare, quindi, era proprio quello che il proprietario aveva impugnato perché era in quel carteggio che l'amministratore aveva l'obbligo di scomputare tutte le somme su cui si era formato il giudicato. Adempimento cui, però, il gestore non aveva provveduto. Questa, la motivazione logica che ha guidato il Tribunale di Roma nel rigettare l'appello del condominio.

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