Condominio

Il condominio chiama, il sindaco risponde: stop a troppi gatti in casa

Prendersene cura è un diritto, ma vanno adottate, soprattutto in contesti condominiali, misure di pulizia e tutela della salute di tutti

di Agostino Sola

Legittima l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco disposta per motivi d'igiene se la colonia felina, presente nell'appartamento di una condòmina che se ne prende cura, sia fonte di pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica è quanto statuito dalla sentenza 1299 del 23 aprile 2021 del Tar Sicilia, sede di Catania.

La pronuncia
Con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco veniva imposta l'adozione di misure idonee a contenere il pericolo per l'igiene e per l'incolumità pubblica derivante dalla presenza in uno stabile condominiale di una colonia felina, accudita da una condòmina nel proprio cortile.I condòmini, infatti, avevano presentato un esposto al Comune per chiedere di verificare il corretto rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

A questo esposto, dal quale era stata evidenziata la precaria situazione igienico-sanitaria, seguiva l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.La condòmina cui era rivolta l'ordinanza contingibile e urgente proponeva ricorso innanzi al Tar competente. Con la sentenza in commento, tuttavia, veniva riconosciuta la legittimità dell'azione del Sindaco e, per l'effetto, respinto il ricorso, si confermava l'atto impugnato.

Le colonie feline ed il potere di ordinanza del Sindaco
Può accadere spesso di imbattersi in colonie feline accudite da soggetti che, mossi a compassione per lo stato di abbandono in cui versano tali animali, decidono di prendersene cura. Chiariamo immediatamente che con la nozione di «colonia felina» si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'accudimento di una colonia felina è un diritto riconosciuto ex lege numero 281/1991, dalle singole leggi regionali e dalle disposizioni comunali applicabili.La presenza di tali colonie, però, specialmente in contesti urbani e condominiali, manifesta alcune criticità: vi possono essere animali portatori di malattie infettive; gli animali vagano nelle zone limitrofe arrecando disagi e disturbo; la presenza di residui di cibo e deiezioni animali.

Le ipotesi possono essere comunque varie a seconda dei casi.Ciò che qui rileva è la possibilità che il Sindaco intervenga per imporre a chi accudisce tali colonie animali l'adozione di misure idonee a risolvere le eventuali criticità fonte di pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica. È noto, infatti, che al Sindaco è riservato il potere di agire in via d'urgenza con apposite ordinanze sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere straordinario del potere sindacale.

I vincoli del potere del Sindaco in materia
La configurazione di un simile potere amministrativo in capo al Sindaco si connota per i caratteri di indeterminatezza contenutistica e di possibilità di deroga alle norme ordinarie: motivi per i quali diventa labile il confine con il rispetto del principio di legalità. A tale potere straordinario, però, sono stati posti dei limiti tanto sostanziali (rispetto dei vincoli costituzionali, proporzionalità della misura adottata) quanto procedurali (motivazione rafforzata ed accurata istruttoria).

In conclusione
Al Sindaco non è preclusa l'adozione di misure straordinarie mediante ordinanze contingibili e urgenti qualora ravvisi la necessità di tutelare la salute, l'igiene e la sicurezza pubblica. Nulla vieta che tale potere straordinario sia esercitato anche nei confronti delle colonie animali che, per le loro particolari condizioni, si presentino quale fonte di pericolo per la collettività.E' opportuno comunque ricordare che, come riporta il caso in commento, la normativa vigente prevede che i gatti di colonia non si possano mai spostare dall'habitat originario a meno che il fatto non si renda necessario per una loro tutela o per gravi motivazioni di ordine sanitario.

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