Condominio

Possibile la diversa ripartizione delle spese dei consumi idrici tra abitazioni e locali commerciali

Negli appartamenti infatti non era possibile installare i contatori che invece c’erano nei negozi dello stabile condominiale

di Luana Tagliolini

In presenza di immobili aventi diversa destinazione nei quali non è possibile installare i contatori per la misurazione del consumo dell'acqua è legittima la delibera dell'assemblea che adotti un criterio misto di ripartizione. Questa, in sintesi, la posizione del Tribunale di Roma (sentenza 6674/2021) che ha affrontato il caso di un condominio all'interno del quale risultava tecnicamente impossibile installare i contatori nelle abitazioni mentre era eseguibile nei locali commerciali e nell'autorimessa.

Il criterio misto di ripartizione spese
L'assemblea deliberava, pertanto, di adottare il criterio misto di ripartizione della spesa dell'acqua: in base ai consumi rilevati dai contatori per i negozi; in base ai millesimi di proprietà per le abitazioni residenziali come previsto dal regolamento di condominio. Una condòmina impugnava la delibera, a suo dire, illegittima in quanto in contrasto con la legge della Regione Lazio la quale dispone che tutti prelievi dell'acqua devono essere misurati in base al contatore e in contrasto con il regolamento di condominio che prevedeva la ripartizione del consumo dell'acqua da eseguirsi in base ai millesimi di proprietà generale.

L’adeguamento alle norme regionali
La questione da risolvere, dunque, riguardava la legittimità del doppio criterio di misurazione dei consumi e costi che, per il Tribunale, viene risolta con il riconoscimento della validità della delibera assembleare che lo aveva approvato.

Il Giudice richiama il Dlgs 152/2006 il quale all'articolo 146 dispone che le Regioni debbano adottare misure volte ad «…f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano» e che la legge regionale 5/14 a sua volta prevede che «Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'articolo 146, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006; nello stesso corpo normativo si evidenzia una chiara distinzione tra abitazioni da un lato ed immobili nei quali viene esercitata attività di impresa o terziaria dall'altro, in cui vanno installati «contatori differenziati» (differenziazione, precisa il Giudice, ovvia in quanto rispondente alla diversa utilizzazione dell'immobile cui è connessa una diversa fruizione, anche sotto il profilo quantitativo, dell'acqua).

In generale vanno limitati i consumi idrici
In un'ottica di contenimento dei consumi idrici prevale, quindi, la regola dell'installazione dei contatori là dove sia possibile.Nella fattispecie in esame, pur essendo inapplicabile tale regola alle unità immobiliari adibite ad abitazione nulla vieta che la misurazione individuale possa trovare, comunque, applicazione in quelle unità immobiliari ove possa effettuarsi (negozi).

La delibera è, pertanto, legittima sia perché la differenziazione riguarda immobili con diversa destinazione, sia perché agli appartamenti si applicava il criterio di riparto dei millesimi di proprietà come previsto dal regolamento ed infine perché l'attrice non aveva un interesse ad impugnare in quanto non subiva alcun pregiudizio essendo proprietaria del locale che beneficiava del pagamento del costo dell'acqua in base ai consumi.

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