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Assicurazione e formazione omesse nonostante gli impegni, l’amministratore è revocabile?

Abbiamo eletto un nuovo amministratore 8 mesi fa. Sul verbale di nomina c'è scritto che viene eletto a condizione che venga presentata polizza idonea. Ho chiesto pochi giorni fa via mail all'amministratore di avere copia della sua polizza e copia dell'ultimo corso di aggiornamento annuale di formazione di 15 ore. L’art. 71-bis lettera g) disp. att. c.c. e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all'amministratore l'obbligo di aggiornarsi periodicamente per poter assumere (e mantenere) gli incarichi di gestione. Non mi risponde. Tale silenzio potrebbe configurarsi come grave irregolarità per la revoca e cosa posso fare per obbligarlo a farmi avere i documenti citati.

di Rosario Dolce

La domanda

Abbiamo eletto un nuovo amministratore 8 mesi fa. Sul verbale di nomina c'è scritto che viene eletto a condizione che venga presentata polizza idonea. Ho chiesto pochi giorni fa via mail all'amministratore di avere copia della sua polizza e copia dell'ultimo corso di aggiornamento annuale di formazione di 15 ore. L’art. 71-bis lettera g) disp. att. c.c. e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all'amministratore l'obbligo di aggiornarsi periodicamente per poter assumere (e mantenere) gli incarichi di gestione. Non mi risponde. Tale silenzio potrebbe configurarsi come grave irregolarità per la revoca e cosa posso fare per obbligarlo a farmi avere i documenti citati.

A cura di Smart24 Condominio

Nel caso della formazione periodica, prevista dalla lett. g) del medesimo articolo 71 bis disposizioni di attuazione al Codice civile, qualificata quale “obbligo giuridico” [non solo dal successivo comma 5, ma anche dall'art. 1. Lettera a) Decreto Ministeriale 140/2014 (“Il presente decreto disciplina: i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di “aggiornamento obbligatori” per gli amministratori condominiali”)] si tratta di valutare se la relativa omissione possa essere valutata alla stregua o di una grave irregolarità che importi revoca giudiziaria o di un vizio della delibera assembleare.

A tal fine, sussistono in giurisprudenza due diversi orientamenti.Secondo il primo risulta opinabile che l'obbligo di formazione possa essere valutato alla stregua di un “inadempimento”, al pari delle “gravi irregolarità” che l'art 1129 c.c. individuabile quale presupposto per la revoca giudiziale (Tribunale di Torino, decreto 31 luglio 2019 n. 1768). Gli obblighi di formazione investono non il rapporto gestorio in sè, ma i requisiti per poterlo assumere.

Per cui, si ritiene che la mancanza della formazione obbligatoria ovvero la sua esecuzione in maniera non conforme al dettato normativo può incidere sulla validità della delibera di nomina o di conferma dell'amministratore, per essere quest'ultimo stesso soggetto non dotato dei requisiti legali per lo svolgimento della funzione (in tal senso cfr. Tribunale di Padova 24.3.2017 n. 818, il quale ha ritenuto affetta da nullità la delibera di nomina di un amministratore privo dei requisiti di formazione obbligatoria).

Pertanto, dinanzi all'amministratore sprovvisto dei requisiti formativi, il condomino – secondo tale tesi - potrà agire in giudizio per ottenere non tanto la revoca giudiziaria dell'amministratore, quanto l'accertamento dell'invalidità della delibera che lo abbia nominato o confermato in assenza dello standard formativo minimo assicurato dalla prova della frequentazione e del positivo superamento dell'esame finale del corso obbligatorio di formazione periodica di cui al D.M. 140/2014.L'orientamento appena esaminato, tuttavia, non è pacifico.

In effetti, sussiste una seconda tesi, il quale assume che la mancata partecipazione dell'amministratore ai corsi di aggiornamento annuali non determina la nullità della delibera assembleare di nomina, potendo piuttosto essere valutata come irregolarità tale da portare alla revoca giudiziale del mandato (Tribunale di Verona, con Sentenza del 13 novembre 2018). Si conforma a quanto deciso dal giudice scaligero il Tribunale di Milano che con la n. 3145 del 27 marzo 2019 afferma che la grave irregolarità dell'amministratore che non adempie al dovere di formazione periodica ex articolo 71 bis disp.att.c.c. 140/2014 è passibile di revoca.

Nel qual caso viene estesa alla fattispecie in considerazione la previsione contenuta nell'articolo 1129, comma 12, nr 8 codice civile laddove qualifica, parimenti, come grave irregolarità, l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo (che, per inciso, sarebbero quelli afferenti ai dati anagrafici e fiscali e professionali, oltre che quelli funzionali alla messa a disposizione dei documenti condominiali).

Va anche ricordato, al riguardo, il Tribunale di Bari, il quale con Decreto 22/05/2020 , ha accolto la domanda giudiziale di revoca del mandato dell'amministratore per carenza del requisito di professionalità richiesto dall'articolo 71 bis. disp. att. c.c., stante il mancato svolgimento del corso di formazione iniziale di amministratore di condominio di almeno 72 ore, puntualizzando che la normativa in argomento è volta alla tutela dell'ordine pubblico. Con quest'ultimo pronunciamento viene affermato l'obbligo per tutti i professionisti, ordinistici e non, di partecipare ai percorsi formativi obbligatori in materia di amministrazione condominiale.Alla stregua di quanto sopra, il consiglio che si può dispensare al lettore, è quello di contestualizzare l'inadempimento in parola, a seconda se lo stesso sia talmente grave da recidere il rapporto di fiducia con l'amministratore, ovvero sia tale da configurarsi come mero vizio di un deliberato appena emesso.

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