Condominio

Una lite in condominio può portare alla revoca del porto d’armi

di Agostino Sola

La comunicazione della notizia di reato nel caso di percosse e di lesioni personali, presuntivamente commessi in occasione di una lite tra vicini, può dare avvio al procedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia: lo ha statuito la sentenza numero 964 del 16 aprile 2021 del Tar Lombardia, sede di Milano.

All’origine della vicenda una lite tra condòmini, culminata con l’accesso al pronto soccorso, dopo la quale veniva avviato il procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il relativo libretto personale. Successivamente era stato emesso il decreto del Questore di revoca della licenza di porto d’armi contro il quale era stato presentato ricorso al Tar competente. Il giudizio, tuttavia, si concludeva con il rigetto. Il ricorrente lamentava di essere stato oggetto di querela solamente in via strumentale e, comunque, senza alcuna corrispondenza alla realtà dei fatti: lo stesso querelante (vicino di casa coinvolto nel litigio) era stato a sua volta oggetto di querela per calunnia.

Nel caso di specie,però, l’amministrazione ha ritenuto di esprimersi nel senso di un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi nei confronti del soggetto coinvolto nella lite, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta e dalle successive vicende del procedimento penale instaurato. La Questura ha ritenuto che i fatti oggetto di querela (la lite tra vicini e le lesioni personali subìte) rilevassero nella loro oggettiva materialità.

La revoca della licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, bastando che colui che detiene l’arma manifesti comportamenti aggressivi e minacciosi che facciano ritenere possibile l’abuso. In tal senso, allora, l’esistenza di acredine tra i vicini di casa, sfociata in una lite violenta, può costituire il presupposto del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. È noto che per il rilascio del porto d’armi e munizioni sono necessari tre requisiti concomitanti: condotta personale irreprensibile; equilibrio psico-fisico; tranquillità e trasparenza dell’ambiente familiare e sociale.

La “severità” della materia impone una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione: il diritto del cittadino alla propria incolumità è prevalente e prioritario rispetto a quello, del tutto eccezionale, di portare o trasportare armi, che potrà essere soddisfatto solo qualora non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne. L’esistenza di tale pericolo, quindi, va desunta e prudentemente valutata in relazione ad ogni comportamento del soggetto, anche (e soprattutto, forse) nei rapporti di vicinato.

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