Conformità edilizia «ammorbidita» per il superbonus
Il problema della regolarità edilizia “assoluta”, cioè riguardante l’intero edificio sia nelle parti comuni (facciate, scale, androni, tetto, eccetera) che nelle parti private (i singoli appartamenti) si è posto subito, al varo del decreto Rilancio (Dl 34/2020) contenente il superbonus, perché il concetto di «conformità edilizia» era stato reso rigidissimo dal precedente Dl 76/2020. In sostanza, stando alla lettera della norma, un bagno abusivo, realizzato in segreto, o una parete spostata senza permesso, rappresentavano un ostacolo insormontabile anche per installare il cappotto termico o la pompa di calore nelle parti comuni, dato che l’intero edificio doveva essere in regola. A risolvere la faccenda è intervenuto la legge di conversione (126/2020) del “decreto agosto” (104/2020) . Nella nuova norma è stato, infatti, previsto che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi». In sostanza, le asseverazioni sulla regolarità edilizia ora riguardano solo le parti comuni sulle quali si interviene e gli eventuali abusi realizzati su parti private che insistono su di esse (finestre, verande, tettoie e simili).
Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali
di Cesarina Vittoria Vegni
Superbonus e bonus facciate: parere dell’Ufficio parlamentare di Bilancio
di Anapi - Associazione nazionale amministratori professionisti d'immobili