Condominio

Se si sospetta un abuso, ha accesso ai titoli edilizi solo chi interessato: o confinante o frontista

Non rileva quindi la presunta commissione di un illecito per legittimare una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990

di Vito Sola

Il soggetto non confinante né frontista non può richiedere l'accesso a documenti edilizi relativi ad un presunto abuso ai sensi della legge 241/1990. È quanto statuito dalla sentenza numero 843 del 22 aprile 2021 del Tar Calabria, sede di Catanzaro.

La vicenda
Un privato cittadino esercitava il proprio diritto di accesso chiedendo al Comune l'esposizione dei titoli edilizi relativi alla costruzione di un fabbricato.L'inerzia del Comune faceva perfezionare un provvedimento tacito di diniego ex articolo 25, comma 4, legge 241/1990. Provvedimento tacito di diniego che veniva impugnato innanzi al Tar Calabria.In sede giurisdizionale, tuttavia, si è ritenuta l'insussistenza della legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi richiesti in ragione del fatto che il ricorrente non risultava essere né confinante nè frontista dell'edificio cui si riferivano i titoli edilizi.

Chi può prendere visione dei titoli edilizi altrui?
Si dà con frequenza l'ipotesi in cui si voglia conoscere la legittimità di interventi edilizi realizzati, ovvero in fase di realizzazione, nelle più o meno immediate vicinanze della propria abitazione. Si pensi all'ipotesi in cui un condòmino decida di installare una canna fumaria lungo la facciata condominiale o, ancora, si pensi al proprietario del fondo confinante che costruisca un'opera edilizia. Gli esempi in materia possono essere tanti. La questione principale, però, rimane quella di individuare le condizioni alle quali è subordinata la possibilità di prendere visione dei titoli edilizi altrui.

In via preliminare si ricordi l'esistenza di diverse forme di accesso ai documenti amministrativi.La prima, storicamente risalente, è disciplinata dalla legge 241/1990 agli articoli 22 e seguenti e consente di accedere ai documenti amministrativi a condizione che si riesca a dimostrare di avervi un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La seconda, intervenuta successivamente, è disciplinata dal Dlgs 33/2013 agli articoli 5 e seguenti e consente di accedere ai documenti amministrativi senza «alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente».

Interessante anche ricordare l'esistenza di obblighi di pubblicazione, sempre disciplinati dal Dlgs 33/2013. In tema di obblighi di pubblicazione deve essere ricordato anche l'articolo 20, comma 6, Dpr 380/2001 a mente del quale, in tema di permesso di costruire, si fa obbligo di dare notizia dell'avvenuto rilascio mediante affissione all'albo pretorio.

La contiguità
La sentenza in commento è resa con riferimento ad un'istanza di accesso presentata ex legge 241/1990. Come ricordato in precedenza, dunque, affinché l'istanza potesse essere positivamente valutata era necessario che si fosse dato atto del richiamato interesse a prendere visione dei documenti richiesti. In altre parole, allora, occorre essere legittimati a prendere visione dei documenti amministrativi richiesti. Legittimazione che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.Diverso, come ricordato in precedenza, il caso in cui l'istanza di accesso fosse stata presentata ex Dlgs 33/2013.

In tema di accesso ai titoli edilizi la giurisprudenza ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità dell'interesse necessario per legittimare l'istanza di accesso agli atti, la sussistenza del requisito della contiguità o in latino vicinitas, ovvero la vicinanza tra gli edifici e le proprietà che si individua tanto nel rapporto di confine quanto in quello frontista, oltre che in capo a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l'edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso.

La sentenza in esame ha ritenuto l'insussistenza della contiguità poiché il richiedente non era confinante né frontista e, dunque, non legittimato a richiedere l'accesso a documenti edilizi relativi ad un presunto abuso ai sensi della legge 241/1990.


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