Condominio

Scatta la dichiarazione fraudolenta se la fattura è per lavori non eseguiti

di Pagina a cura diChiara Todini

La fruizione diretta del superbonus in dichiarazione espone il contribuente a ipotesi di reato nel caso in cui gli interventi collegati all’articolo 119 del Dl 34/20, formalmente risultanti dalle fatture emesse dall’impresa titolare dei lavori, non vengano materialmente eseguiti o risultino eseguiti solo in parte o con modalità differenti rispetto alla descrizione cartolare.

In questi casi, il primo beneficiario (nella specie il condominio e, pro quota, i singoli condòmini), dell’agevolazione potrebbe incorrere nel reato dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, rubricato «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti». In questo caso è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

Soggetto attivo del reato può essere non solo un’impresa, ma anche un contribuente non tenuto alla redazione delle scritture contabili: il comma 2 dell’articolo 2 prevede che la condotta possa consistere non solo nella registrazione dei documenti nelle scritture contabili, ma anche, per l’appunto, nella semplice detenzione dei documenti «ai fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria».

Quando all’elemento oggettivo del reato, va detto che si compone di due elementi: l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (a monte); l’indicazione di elementi passivi fittizi (a valle).

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo (ricevute, scontrini, parcelle e così via), emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Quanto all’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, va chiarito che si intendono non solo «le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili», ma anche «le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta». La nozione ricomprende pertanto, espressamente, anche quegli elementi esogeni rispetto al procedimento di liquidazione del tributo, che insistono dall’esterno sul meccanismo di calcolo di un’imposta lorda, tra cui anche le detrazioni da superbonus, che operano a diretto scomputo di quest’ultima.

L’ultimo aspetto da analizzare, quanto all’elemento oggettivo, riguarda il carattere fittizio o meno dell’elemento passivo (o della detrazione) esercitata per tramite di una documentazione falsamente attestante i suoi presupposti.

La detrazione, in assenza dei suoi presupposti genetici, è inesistente, ed inoltre, a monte della stessa, vi è l’utilizzo di un mezzo fraudolento, identificabile nella falsa asseverazione, che integra una condizione essenziale del beneficio fiscale illecitamente fruito a valle.

Pensando dunque ai lavori trainanti, la delibera dell’intervento agevolato approvata dall’assemblea dei condomini cristallizza il diritto alla detrazione in capo a ciascuno di essi, spettante in seguito all’esecuzione dei lavori; se tuttavia, i condomini sono a conoscenza della non spettanza in radice dell’agevolazione, il futuro utilizzo della detrazione nelle proprie dichiarazioni integrerà il reato.

Pertanto, si può fondatamente concludere che, a monte, la condotta fraudolenta del professionista o del tecnico sia senz’altro idonea ad attribuire il carattere “fittizio” alla detrazione esercitata dal contribuente a valle, con conseguente tipizzazione, nel caso qui ipotizzato, della fattispecie incriminata all’articolo 2 del Dlgs 74, e relativa applicabilità della pena prevista, al ricorrere dell’elemento soggettivo richiesto, cioè del dolo specifico, quindi del fine di evadere le imposte sui redditi. Si noti, al riguardo, che per questo reato non sono previste soglie minime quantitative, per cui esso è integrato anche da una detrazione di limitato ammontare.

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