Condominio

Mediazione e negoziazione assistita: istituti a confronto e prevalenza di efficacia del primo

Entrambi sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale, ma l'esperimento del primo assicura la ratio del secondo

di Fabrizio Plagenza

Ancora una volta il Tribunale di Roma fornisce un'interpretazione concreta su questioni che spesso sembrano di difficile soluzione. Lo fa con un'ordinanza del 12 aprile 2021, che ben chiarisce il rapporto che intercorre tra mediazione e negoziazione assistita. Il risultato è indubbiamente quello di una maggior efficacia della prima nei confronti della seconda.

L’obbligo in condominio
In materia condominiale, come noto, la domanda giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione, obbligatorio ex articolo 5 Dlgs 28/2010. La procedura di negoziazione assistita, invece, è stata introdotta dal Dl 12 settembre 2014 numero 132 convertito in legge 10 novembre 2014 numero 162 ed il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all'articolo 5 comma 1-bis Dlgs 28/2010 (mediazione).

Spesso, nelle cause che sembrano avere ad oggetto la materia condominiale ma, al contrario, riguardano altre materie e domande (obblighi di fare in senso stretto, diritto di credito “puro”), ci si pone il problema del rapporto tra i due istituti. L'ordinanza del Tribunale di Roma, in merito, ricorda che «con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del Dl 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano (Tribunale di Verona, 12 maggio 2016)».

Le differenze tra i due istituti
Tuttavia, secondo il Tribunale di Roma, ciò che differenzia i due istituti, è la struttura diversa dei due procedimenti. Nel procedimento di mediazione, infatti, la previsione dell'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti.

Di conseguenza, l'esperimento del procedimento di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita assicura comunque la ratio della negoziazione assistita, «in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore», «tanto da potersi ritenere che l'esperimento del procedimento di mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà».

Tale impostazione troverebbe conferma nella sentenza resa dalla Corte costituzionale (numero 97/2019), secondo cui la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, «la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale».

Conclusioni
Vero è che entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle «misure di Adr (Alternative dispute resolution), tuttavia, per il Tribunale romano, a fronte di profili di omogeneità, «è tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante». Emerge, in modo chiaro, l'importanza del ruolo del mediatore, vero ago della bilancia del procedimento, la cui funzione ed i cui requisiti, evidentemente, emergono sino a potersi sostenere in modo prevalente, il procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita, privo di imparzialità e neutralità.

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