Condominio

Il superbonus carica i professionisti di responsabilità

Vanno esaminati i possibili profili di responsabilità penale dei professionisti coinvolti in questa complessa serie di adempimenti, alla luce delle fattispecie di reato codicistiche e di quelle previste dalla normativa penale-tributaria

di Carlo Alberto Perina e Chiara Todini

Con la conversione in legge 17 luglio 2020, n. 77 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”) ha preso definitiva forma l’agevolazione del superbonus 110 %, al verificarsi delle condizioni oggettive, soggettive e temporali cumulativamente previste nell’articolo 119.

I controlli

La buona riuscita della misura dipende però (e a ragione) dalla capacità dell’ordinamento di inserire, nel meccanismo applicativo del Superbonus, una serie adeguata di “controlli” che impediscano, ai contribuenti beneficiari, la realizzazione di facili abusi. Per tale motivo, l’articolo 119 ha individuato una serie di soggetti, dotati di specifiche competenze professionali, ai quali è stata assegnata la funzione di controllo degli interventi eseguiti e di attestazione della conformità ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in relazione sia al momento genetico della detrazione, che alla successiva circolazione del credito di imposta. Vanno però esaminati con attenzione i possibili profili di responsabilità penale dei professionisti coinvolti in questa complessa serie di adempimenti, alla luce delle fattispecie di reato codicistiche e di quelle previste dalla normativa penale-tributaria.

Chi è chiamato in caus a

I professionisti chiamati agli adempimenti e oggetto dell’analisi dei rischi penali contenuti in questa pagina sono:

1) dei tecnici abilitati a rilasciare, mediante dichiarazione asseverativa, due attestati di prestazione energetica (Ape), uno ante, ed uno post intervento, che certifichino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio» ovvero, ove non possibile, «il conseguimento della classe energetica più alta» (articolo 119, comma 3);

2) dei tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’opera di efficientamento energetico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera a del comma 13 dell’articolo 119). Si tratta di attestazioni rilasciate dal cosiddetto “tecnico abilitato”, definito dall’articolo 1, comma 3, lettera h) del Dm 6 agosto 2020, quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionale». Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, nei casi indicati all’Allegato A le asseverazioni del “tecnico abilitato” possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal “direttore dei lavori”, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate di cui all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 192/2005;

3) dei tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’intervento antisismico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera b del comma 13 dell’articolo 119), rilasciate dal progettista dell’intervento strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ai sensi dell’articolo 3 del Dm;’

4) dei professionisti indicati nel comma 11 dell’articolo 119 del decreto crescita, competenti per il rilascio del visto di conformità, documento che, attestando la sussistenza dei presupposti della detrazione, costituisce condizione imprescindibile per la cessione del credito d’imposta.

In sintesi, le prime tre tipologie di asseverazioni attestano l’esistenza di alcune condizioni necessarie (ma non sufficienti) per la fruizione del Superbonus.

Il visto di conformità è invece diretto ad attestare, sulla base della documentazione fornita al professionista, la sussistenza di ognuno dei presupposti genetici dell’agevolazione e costituisce condicio sine qua non ai fini della circolazione dell’agevolazione.

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