Condominio

Tempi ristretti per il Comune condannato ad eseguire i lavori in favore del condominio

Ci si può rivolgere al giudice dell’ottemperanza ed ottenere subito l’esecuzione

di Vito Sola

Deve essere riconosciuta la possibilità di azionare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione delle ordinanze ex articolo 702 quater Codice procedura civile, conclusive del rito sommario di cui all'articolo 702bis Codice procedura civile in quanto, in ragione delle previsioni normative, l'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell'articolo 702ter, ultimo comma, Codice procedura civile e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, «produce gli effetti di cui all'articolo 2909 Codice civile».

Si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riconducibile alla previsione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c) Codice processo amministrativo che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle «sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario»: è quanto statuito dalla sentenza numero 4583 del 19 aprile 2021 del Tar Lazio, sede di Roma.

La pronuncia
Un condominio otteneva un'ordinanza ex articolo 702bis Codice procedura civile in sede civile con la quale un Comune veniva condannato allo svolgimento di lavori necessari indicati all'esito di una perizia depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.Il Comune rimaneva inadempiente e non eseguiva spontaneamente i lavori indicati.Il condominio, allora, non agiva per l'esecuzione in sede civile ma decideva di agire in sede amministrativa per l'ottemperanza dell'ordinanza de qua.

Al termine del giudizio, il Tar Lazio dava atto del fatto che l'amministrazione era tenuta a dare piena esecuzione all'ordinanza del Tribunale, eseguendo i lavori ivi prescritti e corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate in suo favore. Veniva disposta anche la nomina di un commissario ad acta qualora il Comune non avesse spontaneamente eseguito l'ordine giudiziale entro 90 giorni.

L'ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza viene disciplinato dagli articoli 112 eseguenti Codice processo amministrativo ed è lo strumento processuale predisposto dal nostro ordinamento per assicurare l'esecuzione da parte dell'amministrazione delle pronunce giurisdizionali che la vedono soccombente.È noto, infatti, che al giudice dell'ottemperanza spetta una verifica puntuale dell'esatto adempimento, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi, per far conseguire concretamente al privato l'utilità oppure il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione.

L'articolo 112 Codice processuale amministrativo indica quali siano i provvedimenti suscettibili di ottemperanza: le sentenze amministrative passate in giudicato; le sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; le sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; le sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza;lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Le ordinanze ex articolo 702quater Codice procedura civile, conclusive del rito sommario di cognizione ex articolo 702bis, sono ritenute suscettibili di ottemperanza in quanto ricondotte nella previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 112 Codice processuale amministrativo citato. La lettera c., infatti, si riferisce alle «sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario» e tra questi si devono considerare i decreti ingiuntivi non opposti ovvero le ordinanze del giudice ordinario ma solo se passate in giudicato.

I vantaggi
Il vantaggio di agire in sede di ottemperanza è quello di ottenere un giudizio di “attuazione”, e non di semplice esecuzione, del giudicato formatosi. È previsto, infatti, che il giudizio di ottemperanza sia un giudizio con cognizione estesa al merito (articolo 134, comma 1,lettera a) Codice processuale amministrativo). Al giudice amministrativo dell'ottemperanza, infatti, sono riconosciuti poteri sostituitivi, ordinatori e cassatori con i quali si viene ad integrare l'originario disposto della sentenza, dandone, appunto, attuazione.

Al giudice dell'ottemperanza, infatti, sono riconosciuti poteri ulteriori rispetto al giudice dell'esecuzione ed infatti:ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza,tenendo conto degli effetti che ne derivano;nomina, ove occorra, un commissario ad acta; salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Conclusioni
Le ipotesi in cui un condominio si trovi costretto a citare in giudizio l'ente comunale sono svariate e piuttosto eterogenee. Tra tutte, ad esempio, potrebbe darsi l'ipotesi di responsabilità ex articolo 2051 Codice civile nel caso in cui tratti di fognatura condominiale risultino danneggiati dall'azione meccanica delle radici degli alberi piantati lungo la via; casi in cui l'amministrazione (non soltanto comunale) sia condannata al rilascio di immobili occupati senza titolo ovvero alla rimozione di opere realizzate sul terreno di proprietà condominiale. Sarà onere del legale incaricato proporre lo strumento giuridico che consenta di tutelare pienamente ed efficacemente gli interessi vantati dal condominio.

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