Condominio

Senza una delibera che ripartisce le spese, l’amministratore non può proporre decreto ingiuntivo

La delibera infatti costituisce titolo esecutivo

di Selene Pascasi

L'amministratore è legittimato ad agire, e chiedere un decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione. E ciò, pure se manchi l'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea. Lo scrive il Tribunale di Crotone con sentenza 212 del 3 marzo 2021.

I fatti
È un condomino ad opporsi all'ingiunzione di pagamento di circa 5 mila euro dovuti per spese condominiali. Somme, a suo avviso, non dovute per inesistenza della relativa delibera ed infondatezza del credito visto l'uso esclusivo/prevalente dei beni comuni oggetto dei lavori cui si riferivano i costi. Accolta l'opposizione, il condominio propone appello ma il Tribunale lo boccia. Intanto, sottolinea, era inammissibile la documentazione prodotta dall'ente in seconda battuta.

E comunque, prosegue soffermandosi sul merito, la delibera dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa tesa a riscuotere gli oneri dei singoli condòmini, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza di tale credito. Essa legittima, quindi, sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna del singolo condòmino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro il decreto (il cui ambito è però ristretto alla sola verifica dell’ esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere). Ma soltanto tali delibere di approvazione e di riparto del relativo onere possono costituire fonte e riscontro dei crediti derivanti dal mancato pagamento di oneri condominiali, in quanto vincolanti ed efficaci.

Se manca la delibera
Nel caso di specie, dunque, era condivisibile la decisione di rigettare la pretesa creditoria proprio per mancata produzione di deliberazione assembleare di approvazione del piano di riparto invocato a giustificazione del credito ingiunto. Peraltro, nell'ipotesi di domande azionate dall'amministratore avverso il condomino moroso, la produzione delle richiamate delibere assembleari incide, prima ancora che sul merito della controversia, su una delle condizioni dell'azione. Lo conferma l'insegnamento della Suprema corte per cui il gestore del condominio è legittimato ad agire, e a chiedere il decreto ingiuntivo, contro il moroso per il recupero degli oneri condominiali dopo che l'assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione. E questo, pur mancando l'autorizzazione a stare in giudizio dell'assemblea. In sintesi, accertare l'esistenza della deliberazione sulla ripartizione degli oneri condominiali costituisce condizione essenziale dell'azione.

Il valore della delibera
Priva di pregio, anche l'annotazione circa la divisione delle spese comuni laddove la legge si limita a fissare il criterio di ripartizione dei costi necessari a conservarle (salvo una diversa convenzione) nel valore della proprietà dei singoli condòmini. Così, nonostante l'assenza di una delibera di ripartizione delle spese, la pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condòmini obbligati è fondata solo qualora si provi, mediante apposita delibera, l'avvenuta approvazione assembleare relativa a quell'intervento manutentivo.

E allora, anche senza via libera assembleare sullo stato di ripartizione, l'amministratore sarà munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del moroso esclusivamente quando sia munito di verbale assembleare in cui risultino approvate le spese, a nulla rilevando i carteggi attestanti gli esborsi affrontati e la loro motivazione (Cassazione 15696/2020).

In sintesi, è soltanto con l'approvazione dell'assemblea – che conceda l'ok a lavori di manutenzione straordinaria in relazione alle parti comuni dell'edificio – che le relative spese potevano ripartirsi. Ma nella fattispecie, non essendo stato prodotto nemmeno un verbale dell'assemblea (mai redatto) l'appello non poteva certamente accogliersi.

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