Condominio

Per il super sismabonus non serve cambiare classe

di Alessandro Borgoglio

Il super sismabonus del 110% può essere fruito in relazione a interventi di riduzione del rischio sismico, anche di riparazione o locali, che non comportino la riduzione di alcuna classe e sempreché non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti. Lo ha messo nero su bianco, sposando la logica conseguenza del dettato normativo, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 58/2017 istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp), con le risposte ai quesiti 3/2021 provenienti dall’Ac.

Zone sismiche 1, 2 e 3

L’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 stabilisce che per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 l’aliquota della detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il comma 1-bis dell’articolo 16 del Dl 63/2013 dispone che per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) spetta una la detrazione del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro; il successivo comma 1-ter si limita a estendere l’agevolazione anche alla zona sismica 3.

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, richiamato del predetto comma 1-bis a cui rimanda anche il successivo comma 1-ter, fa riferimento agli interventi «relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali», ma in tale lettera i) non vi è alcun cenno al miglioramento di qualsivoglia classe di rischio sismico.

È solo nei commi comma 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 che si fa riferimento a diverse percentuali di detrazione (ordinaria) in caso di passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore. Ma l’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 sul Super Sismabonus ammette al 110% gli interventi dai commi 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 e, quindi, anche quelli che non comportano alcun miglioramento della classe sismica previsti dai commi 1-bis e 1-ter.

Tale conclusione si pone in linea con l’interpretazione fornita dalle Entrate, nella circolare 24/E/2020, paragrafo 2.1.4, in cui si legge che sono ammessi al 110% gli «interventi antisismici … inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico»: “inclusi”, appunto, e non “soltanto” quelli dai quali deriva la predetta riduzione di classe sismica.

Interventi di riparazione o locali

Secondo lo Studio 27-2021/T del Notariato esisterebbe per la detrazione maggiorata al 110% un «limite minimo del miglioramento di una classe di rischio». Il Cslp, invece, con la risposta numero 1 ai quesiti 3/2021, ha evidenziato che «il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione del Dm 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori».

In particolare, il Cslp ha confermato che gli «interventi di riparazione o locali» di cui al punto 8.4.1 del Dm 17 gennaio 2018, recante le nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, «rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Dpr 917/1986 e, pertanto, siano conformi» al Super Sismabonus del 110%. Si tratta, nello specifico, di interventi volti a: ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; impedire meccanismi di collasso locale. Diversamente, gli interventi che modificano un elemento o una porzione della struttura non beneficiano del sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

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