Condominio

Ascensore interno e barriere architettoniche: per l'approvazione basta la maggioranza semplice

Per il giudice si tratta di innovazione agevolata e ogni valutazione sulla fattibilità va rinviata all'approvazione del progetto specifico

di Giuseppe Nuzzo

La realizzazione di un ascensore interno finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche, in considerazione dello stato di salute di alcuni condòmini del fabbricato, costituisce un'innovazione finalizzata al superamento delle barriere architettoniche. Come tale, per la sua approvazione in assemblea basta la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma secondo Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Terni numero 338 del 19 aprile 2021 secondo la quale è legittima l'approvazione dell'installazione in assemblea. Rinviata invece ogni valutazione in merito all'impatto dell'impianto ascensore su parti comuni e sicurezza: senza un progetto specifico, non è possibile valutare la fattibilità tecnica.

Il fatto
Due condòmini impugnavano la delibera con la quale l'assemblea di condominio aveva approvato l'installazione di un ascensore interno. A loro dire, l'ascensore avrebbe un impatto negativo sulla fruibilità delle parti comuni; inoltre, l'installazione sarebbe stata decisa senza le necessarie maggioranze richieste per le innovazioni.Il tribunale, come già anticipato, ha rigettato la domanda.

Ascensore interno
Il giudice osserva anzitutto che con la delibera impugnata l'assemblea ha assunto una decisione “di massima”, senza individuare esattamente quale tipologia di ascensore interno dovrà essere realizzato. Di conseguenza, non è possibile per il giudice vagliare la fattibilità dell'impianto ascensore in termini tecnici e, pertanto, neppure attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. Nel caso di specie, il giudice, correttamente, non ha ammesso la richiesta di nomina del Ctu avanzata dai condomini, in quanto sarebbe risultata «del tutto esplorativa», cioè finalizzata a valutare mere ipotesi del tutto svincolate dalle soluzioni progettuali effettivamente scelte dall'assemblea.

Da ciò ne consegue che, in assenza di un progetto approvato dall'assemblea, non è nemmeno possibile valutare se l'ascensore in questione possa o meno violare il divieto previsto dall'articolo 1120, comma 4 Codice civile e quindi pregiudicare il decoro, la sicurezza e la fruibilità delle parti comuni del fabbricato.

Maggioranze
L'unico aspetto valutabile è se la delibera impugnata sia stata correttamente adottata con le maggioranze richieste. Secondo i ricorrenti, trattandosi di semplice innovazione, era necessaria l'approvazione con la maggioranza qualificata di cui al comma 5 dell'articolo 1136 Codice civile (maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio). Per il condominio, invece, la fattispecie concreta non ricadrebbe nel novero delle semplici innovazioni, bensì negli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.Tesi, quest'ultima, confermata dal Tribunale.

Al riguardo, si ritiene che in base al combinato disposto dell’articolo 2 della legge 13/1989, e degli articoli 1120, secondo comma e 1136, secondo comma Codice civile, le deliberazioni assembleari finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche - ex articoli 27, primo comma, legge 118/1971 e articolo 1, primo comma, Dpr 384/1978 (si veda, ora, anche il Dpr 503/1996 e il Dm 236/1989) – devono essere approvate «..con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio...».

I precedenti
Sull'argomento, la Cassazione ha più volte precisato che l'installazione di un ascensore rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche e, perciò, costituisce innovazione che, ai sensi dell'articolo 2, legge 2 gennaio 1989, numero 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136, comma 2, Codice civile (Cassazione 6129/2017; Cassazione 28920/2011; Cassazione 8286/2005; Cassazione 14384/2004). È stato affermato altresì che: «...Ai fini della legittimità dell'intervento innovativo approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13/1989, è sufficiente, peraltro, che lo stesso...produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cassazione 18147/2013).

Conclusioni
Nel caso di specie, la realizzazione di un ascensore interno costituisce, all'evidenza, un intervento finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche, in considerazione dello stato di salute di alcuni condòmini del fabbricato – come allegato anche dalla stessa parte attrice – la volontà di realizzare l'intervento è stata legittimamente espressa con le maggioranza di cui all'articolo 1136, comma secondo Codice civile. Pertanto, ferma restando la valutazione futura da parte degli attori del progetto che verrà effettivamente autorizzato ai fini di cui all'articolo 1120, comma 4 Codice civile, la delibera impugnata deve considerarsi validamente adottata.

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