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L’assemblea può decidere lo spostamento delle cassette postali

Abito in un condominio formato da un edificio con spazio condominiale recintato da mura perimetrali. Le cassette postali sono installate all'ingresso del portone del palazzo cioè all'interno delle mura perimetrali, mentre il decreto legge relativo recita che le cassette devono essere poste all'esterno dell'area perimetrale perché il postino non deve perdere tempo nel citofonare ai condomini. Ho chiesto lo spostamento delle cassette ma l'assemblea sì è rifiutata di spostare le cassette postali, quindi cosa posso fare in merito?

di Rosario Dolce

La domanda

Abito in un condominio formato da un edificio con spazio condominiale recintato da mura perimetrali. Le cassette postali sono installate all'ingresso del portone del palazzo cioè all'interno delle mura perimetrali, mentre il decreto legge relativo recita che le cassette devono essere poste all'esterno dell'area perimetrale perché il postino non deve perdere tempo nel citofonare ai condomini. Ho chiesto lo spostamento delle cassette ma l'assemblea sì è rifiutata di spostare le cassette postali, quindi cosa posso fare in merito?

A cura di Smart24 Condominio

Non c'è una previsione di legge che obbliga la tenuta delle cassette all'esterno del perimetro dell'edificio. Quanto, invece, alla possibilità di rendere funzionale il servizio, per consentire al postino di accedere liberamente in un'area esterna dello stesso, come il cortile, la scelta dell'assemblea di deliberare lo spostamento delle buche da lettere, in quanto tale, non risulta sindacabile nel merito, neppure in sede giudiziale.

Le cassette postali trovano disciplina nel decreto del 9 aprile 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n 95 del 24/04/2001, del Ministero delle Comunicazioni avente oggetto “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, oltre che nel decreto del Ministero dello sviluppo economico, datato 1 ottobre 2008 (che sostanzialmente ne ripropone il contenuto), nonché in una delibera del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Lo scomparto di deposito delle cassette postali, per la forma e le dimensioni dell'apertura, devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli “invii” senza difficoltà particolari, previa indicazione visibile del nome dell'intestatario.

Quanto alla relativa ubicazione, l'articolo 46 del testo normativo di cui innanzi, precisa che le stesse devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.Nel caso, in particolare, del condominio negli edifici (vale a dire di quanto ivi viene definito edificio plurifamiliari), si prevede che le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Va, infine, detto che nel caso in cui la ubicazione delle cassette avvenga in un punto di difficile accesso ad un postino, può trovare applicazione l'articolo 48 del Decreto n. 95/91, il quale prevede che: I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente. Nell'ambito del condominio, il compito di decidere sulla collocazione dei raggruppamenti delle cassette postali nelle “parti comuni” spetta all'assemblea dei condòmini, la quale scelta risulta sindacabile solo ove non risponda ai criteri di cui sopra, ovvero eluda la richiesta di adattamento dell'Ufficio postale richiedente lo spostamento.

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