Condominio

No all’ordine di demolizione per la diversa distribuzione delle tramezzature

Non tutti gli abusi sono punibili con la demolazione, i meno gravi possono essere infatti sanati con una sanzione pecuniaria

di Agostino Sola

Deve essere annullato l'ordine di demolizione emesso dal Comune per la diversa distribuzione delle tramezzature del vano caldaia al piano garage realizzato dal condominio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività in quanto le difformità in questione possono essere ricondotte ad un intervento di manutenzione ordinaria o al più di restauro e risanamento conservativo e l'amministrazione non risulta tenuta a emettere altro provvedimento repressivo se non la sanzione amministrativa. Lo precisa il Tar Lazio nella sentenza numero 337 del 19 marzo 2021.

La pronuncia
Ad un condominio veniva notificata un'ordinanza di demolizione avente ad oggetto un intervento eseguito in assenza di Dia e concernente la diversa distribuzione delle tramezzature del vano caldaia al piano garage rispetto alle planimetrie catastali. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista era stata già irrogata e integralmente versata dal condominio.

Avverso, dunque, tale ordinanza di demolizione, il condominio propone ricorso innanzi al Tar competente deducendo il carattere alternativo dei due strumenti sanzionatori (l'uno di natura pecuniaria, l'altro di natura demolitoria) e l'esaurimento del potere amministrativo in ragione dell'intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria, unico strumento repressivo di abusi edilizi applicabile al caso di specie.Il Tar ha ritenuto la fondatezza delle pretese del condominio ed ha, per l'effetto, annullato l'ordine di demolizione.

La fattispecie ex articolo 37 Dpr 380/2001
Nel caso in esame, il Comune ha ritenuto di agire in virtù dell'articolo 37 Dpr 380/2001. Tale norma indica il regime sanzionatorio applicabile agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La Scia sostituisce la precedente denuncia di inizio attività (Dia) ed è, tra i titoli edilizi, il meno gravoso per il privato poiché si basa su un meccanismo di silenzio-assenso che, di fatto, autorizza l'immediata esecuzione dei lavori edilizi facendo salva l'attività inibitoria e/o sanzionatoria successiva. In ragione della relativa semplicità degli interventi, è prevista la sola sanzione pecuniaria per le opere eseguite in assenza o in difformità da tale titolo edilizio.

Quando però l'intervento edilizio riguarda immobili vincolati ovvero immobili siti in zone A (ex Dm 1444/1968), alla sanzione pecuniaria si può aggiungere la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile.Nel caso di specie, il condominio, non essendo sottoposto ad alcun vincolo, né essendo sito in zona A, non poteva essere destinatario della sanzione reale di riduzione in pristino.

La determinazione dell'intervento abusivo e la funzione sanzionatoria
La sentenza in commento richiama l'importanza di una corretta determinazione degli interventi edilizi commessi in maniera abusiva onde successivamente individuare quale sia il corretto strumento sanzionatorio a disposizione dell'amministrazione.Non tutti gli abusi edilizi si connotano per una gravità tale da rendere applicabile la sanzione della demolizione del manufatto abusivo. Fattispecie di ritenuta minore gravità sono “sanabili” a fronte del pagamento di una sanzione pecuniaria.La funzione amministrativa a carattere sanzionatorio opera in tutti quei casi in cui le prescrizioni urbanistiche vengano violate al fine di rideterminare l'equilibrio urbanistico violato. Le categorie di abuso si distinguono a seconda del titolo edilizio che si presume violato.

A ciascuna categoria di abuso, poi, in ragione di una minore o maggiore gravità, si applicano distinte sanzioni: da quelle a carattere reale (demolizione, rimozione di parti del manufatto, riduzione in pristino, confisca) e quelle di carattere pecuniario. A ciò si aggiunga come in alcune ipotesi, ritenute particolarmente gravi, sono previste anche sanzioni penali, sospese, però, fino a quando non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria.È importante, allora, in via prioritaria, individuare correttamente quale sia il titolo edilizio necessario per ciascun intervento edilizio che si intenda avviare. A tal riguardo un punto di partenza è dato dalla consultazione del Dlgs 222/2016 che, in materia, fornisce un interessante vademecum circa il regime applicabile.

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