Condominio

Arbitrato irrituale e perizia contrattuale: sono clausole vessatorie o compromissorie?

In entrambi i casi si affida ad un terzo la valutazione di un evento

di Rosario Dolce

In tema di polizza globale fabbricati, qualora il condominio e l'assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo esplicitamente dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale o irrituale, e configura un'ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale» (Cassazione 14909/2002; Tribunale di Palermo, sentenza 647/2017).

La perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema corte, poi, la perizia contrattuale, in considerazione del suo contenuto negoziale, è istituto affine all'arbitrato irrituale più che a quello rituale.La perizia contrattuale, in particolare, ricorre quando le parti deferiscono, secondo le regole del mandato collettivo, ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale.

Si ha arbitrato irrituale, viceversa, quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate.Ora, va detto che, secondo la più recente giurisprudenza, l'eccezione di compromesso in un giudizio ordinario non pone un problema di competenza ma di merito «per ogni tipo di arbitrato».

In punto,viene riferito che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile.Ne consegue che «la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in Cassazione con regolamento di competenza» (Cassazione 14234/2004; n. 19865/2003).

Le clausole compromissorie
Venuto a cadere, quindi, il presupposto della tesi secondo cui solo l'arbitrato rituale comporta deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ed equiparato il carattere sostanziale dei vari tipi di arbitrati, esce sicuramente rafforzata la tesi che fa rientrare tutte le clausole che rimettono la soluzione della controversia a privati anziché a giudici dello Stato, tra le clausole compromissorie, cui l'articolo 1341 Codice civile genericamente attribuisce natura vessatoria (Tribunale di Palermo, 3 febbraio 2017 numero 647; in essa però viene anche menzionato l'orientamento contrario, a mente del quale: «la clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli articoli 1341 e 1342 Codice civile. ... ai fini della classificazione della clausola come vessatoria non rileva, poi, la previsione dell'obbligo di concorrere al pagamento del compenso del terzo perito, considerando che l'elencazione contenuta nel comma 2 del menzionato articolo 1341 Codice civile ha carattere tassativo,così che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica» (Cassazione 14302/1999).

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