Condominio

Le tre tappe per qualificare come annullabile la delibera che deroga i criteri di riparto delle spese

La stabilità temporale è la bussola per valutare la natura del vizio della decisione

di Rosario Dolce

Impugnare una delibera promanata dall'assemblea dei condòmini è un compito arduo, specie quando il confine tra nullità e annullabilità è labile, quasi impercettibile. Non a caso la Cassazione sovente interviene e, talvolta, lo fa unitariamente, cioè con tutte le proprie sezioni. Il 14 aprile 2021 è intervenuta una pronuncia di questo tipo, la numero 9839, che definisce tre casi particolari che hanno aperto altrettanto brecce nelle fitte trami riportate dal tema in disamina.

I casi di annullabilità nel dettaglio
La prima questione trattata riguarda quella sulla esatta natura del vizio che attanaglierebbe il deliberato, nel caso di modificazioni del criterio di ripartizione della spesa di cui agli articoli 1123 e seguenti del Codice civile. Nella motivazione della sentenza in disamina il criterio distintivo nella contrapposizione tra “nullità” e “annullabilità” viene tratto nella contrapposizione tra vizi di sostanza e vizi di forma.Ergo, la questione formale ha effetti sostanziali, siccome incide sul piano processuale.

In effetti, stabilire se una delibera è nulla o annullabile vuol dire (anche) saper declinare l'azione di invalidazione o sul piano dichiarativo (la prima) o sul piano costitutivo (la seconda). Non solo: configurare il vizio condiziona, dal punto di vista temporale, la legittimità della stessa domanda di invalidazione, a seconda di quando venga formulata (e, aggiungo, in che modo sia esperita). Mentre l'azione di nullità, facente capo all'articolo 148 Codice civile, è imprescrittibile e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice della causa; l'azione di annullamento, di cui all'articolo 1137 Codice civile, soggiace ad una decadenza prefissata nel termine di trenta giorni dalla conoscenza, per gli assenti, dall'adozione per i dissenzienti o gli astenuti, ed è rilevabile solo su iniziativa della parte processuale (ovvero non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ex articolo 2969 Codice civile).

La ripartizione spese
I termini per l'esperimento di simili azioni, siano essi più o meno stringenti, sono stati posti per la stessa certezza del diritto. Nell'ambito condominiale, siffatta certezza si apprezza nell'esigenza di garantire la stabilità dei rapporti, in modo tale da favorire la continuità gestionale.Ora, per come enunciato letteralmente, nel provvedimento in disamina, il criterio di cui innanzi si è rivelato foriero di troppe incognite sul tema delle ripartizioni, tra i condòmini, delle spese afferenti la gestione delle cose e dei servizi comuni in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale di natura contrattuale, laddove contenute in una delibera assembleare.

Ebbene, in punto, la conclusione che si trae dal tenore del pronunciamento in commento è che la stabilità temporale è la bussola per valutare la natura del vizio.In altri termini, il caso in cui un'assemblea dei condòmini disponga l'approvazione di un rendiconto all'interno del quale è calato uno stato di ripartizione di una data specifica e isolata spesa, a fronte di una altrettanto precipua posta contabile generale, impiegando un criterio diverso rispetto a quello che si sarebbe dovuto adottare per legge o regolamento contrattuale (tabella A in luogo della tabella Portierato), la deliberazione del caso sarebbe meramente annullabile e non nulla.

Le attribuzioni dell’assemblea
Quindi, nonostante la statuizione in considerazione disponga una modifica al criterio della proporzionalità di cui all'articolo 1123 Codice civile, il vizio in disamina è ora ritenuto non così grave, tale da sanarsi nel caso di decorso infruttuoso del termine di cui all'articolo 1137.Tanto accade perché - come spiegano i giudici di legittimità – l'assemblea dispone malaccortamente delle proprie attribuzioni, ma il suo intento non travalica, esorbitando da esso, il perimetro dell'attribuzioni (articolo 1135 Codice civile) a cui la decisione intrapresa fa da corollario.

Invero; «E allora, il potere deliberativo dell'assemblea intanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni… », nonostante il cattivo esercizio.Ma, come visto sopra, la pronuncia non si ferma a tale valutazione, ma va anche oltre.Invero, altro aspetto di rilievo trattato è quello meramente processualistico, in ordine al potere del giudice di rilevare e dichiarare, anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto sulla base della previsione dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, l'invalidità del deliberato che ne funge da presupposto, a seconda della natura della contestazione sollevata dall'assunto condòmino moroso.

Validità della delibera in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Le Sezioni Unite precisano – in virtù del principio dell'economicità dei giudizi e in ragione della tutela del principio del contraddittorio ex articolo 101, comma 2, Codice procedura civile - che al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accordato anche il potere di sindacare la validità della delibera assembleare posta a fondamento del provvedimento monitorio.Allo stesso modo, al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve parimenti riconoscersi il potere di verificare l'esistenza di una causa di “annullabilità” della deliberazione posta a fondamento del decreto, ove dedotta dal condòmino moroso-opponente nelle forme di legge.

Nel qual caso – e qui arriviamo al terzo aspetto toccato dalla pronuncia in commento - è stato ritenuto discretiva la “forma” attraverso cui è possibile sollevare quest'ultima questione, in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. In punto, i giudici di legittimità distinguono l'eccezione (mutuata dalla previsione dell'articolo 1442, ultimo comma, Codice civile) dalla domanda di annullamento.

La collegialità in ambito condominiale
L'articolo 1137 Codice civile, in particolare, è stato interpretato nel senso che l'annullabilità della deliberazione non possa essere dedotta in via di eccezione, ma solo «in via di azione», ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condòmini e non solo parte di essi.Tale disposizione è stata valutata come «norma speciale di ordine pubblico» posta a tutela dell'interesse pubblico al corretto funzionamento della collettività condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale.

Concludendo, i giudici di legittimità hannoescluso che una delibera assembleare possa essere giudizialmente annullata solo con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti al condominio. La natura e la peculiarità del condominio negli edifici, ente di gestione, esige, infatti, che le deliberazioni debbano valere o meno per tutti.

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