Condominio

Effetti della tardiva comunicazione di mediazione al condominio e decadenza dall'azione impugnatoria

Anche la parte può comunicare l’avvio della procedura: se l’organismo di conciliazione lo fa tardivamente, ne pagherà le conseguenze

di Daniele De Bonis - Responsabile area giuridica Centro studi nazionale BMItalia

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 3150/2021, si interroga sulla portata dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs 28/2010, il quale, in tema di mediazione, dispone che «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta». Il Tribunale, optando per una interpretazione letterale della disposizione, conferma la natura recettizia della comunicazione, ritenendo che l'effetto impeditivo della decadenza si perfezioni non già con il mero deposito della domanda di mediazione, bensì solo con la ricezione della stessa da parte del destinatario.

I tempi della comunicazione
La questione non è puramente teorica, in quanto è possibile che la parte istante si attivi tempestivamente depositando l'istanza di mediazione nei termini, ma debba poi attendere che sia un terzo ( l'organismo di mediazione preposto) ad effettuare la comunicazione di rito.Nella fattispecie scrutinata dal Tribunale si era verificata proprio una discrasia tra il deposito della domanda di mediazione, operata da un condomino nel termine di trenta giorni fissato dall'articolo 1137, comma 2, Codice civile per l'impugnazione di una delibera assembleare, e la comunicazione da parte dell'organismo abilitato, avvenuta al condominio oltre il suddetto termine.

Conta il momento della ricezione dell’istanza
Il Tribunale ha ritenuto la domanda giudiziale tardivamente proposta, per intervenuta decadenza, dovendosi avere riguardo al termine di ricezione della istanza di mediazione da parte del condominio, e non a quello del deposito.Secondo il Tribunale la natura recettizia della comunicazione è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attività esecutive e gestorie.

Ritiene altresì il Tribunale, che l'interpretazione prospettata non confligga con principi di natura costituzionale - laddove si rimetta ad un terzo, e non al soggetto onerato, di compiere l'attività interruttiva di una decadenza. Ciò perché vi è una norma (l'articolo 8, comma 1, Dlgs 28/2010) la quale prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione («All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante»).

Anche la parte può comunicare l’avvio della mediazione
Dunque, la parte interessata può introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura all'altra parte, senza necessariamente attendere che l'organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni di rito; se non si avvale di tale possibilità e la comunicazione avviene poi tardivamente, non vi è motivo per escludere che si producano a suo carico le relative conseguenze.

In conclusione, la facoltà della parte istante di provvedere direttamente alla comunicazione della domanda - prevista espressamente dalla legge - salvaguarda l'interpretazione letterale della norma, secondo la quale gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione, non già al suo deposito, presso l'organismo prescelto.Alla luce del suddetto orientamento, è sempre opportuno che la parte istante che introduca una domanda di mediazione, si curi di verificare che l'organismo effettui le comunicazioni di rito nel termine utile ad impedire le decadenze e, nel dubbio, si faccia parte diligente e provveda essa stessa ad effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento all'altra parte.

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