Condominio

Nulla la delibera che accolla anche al condòmino controparte le spese legali del condominio in giudizio

Rientra nei casi di impossibilità dell’oggetto in quanto il condòmino sarebbe chiamato a sostenere spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto al suo

di Selene Pascasi

È nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera che – con riferimento ad un processo tra il condominio ed un singolo condòmino – ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire, per quota, alle spese sostenute per pagare il difensore o il consulente tecnico di parte. Si tratta, infatti, di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto alle ragioni personali del singolo. Lo sottolinea il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza numero 162 del 20 gennaio 2021.

I fatti
A rivolgersi al giudice è il proprietario ed affittuario di alcune unità immobiliari site in un condominio. Con delibera, spiega, nell'approvarsi i bilanci consuntivo e preventivo, gli si accollavano le spese degli avvocati che avevano difeso l'ente nelle varie opposizioni a decreti ingiuntivi e delibere promossi. Liti in cui lui rivestiva la qualità di attore-opponente contro il condominio.

L'ente contesta la fondatezza della tesi rilevando che la discussione riguardava la spesa sostenuta dall'uomo per la propria difesa in alcune cause che lo avevano visto coinvolto. E comunque, secondo il condominio non era corretto che il condòmino controparte degli altri condòmini non dovesse pagare, oltre al liquidato con sentenza definitiva, anche la sua quota condominiale delle maggiori spese erogate dal condominio per la causa e non recuperate con la sentenza. Il Tribunale, però, non concorda e accoglie la domanda.

Delibera nulla per impossibilità dell’oggetto
Oggetto del giudizio, scrive, è l'impugnazione della delibera che aveva regolato le spese sostenute per gli avvocati nominati dal condominio nel giudizio per l'impugnazione di altre delibere e di due sentenze. E il condominio aveva confermato la circostanza dedotta dall'uomo ossia che la spesa contestata riguardava quella sborsata per la propria difesa in alcuni giudizi che avevano visto coinvolto anche lui. Ebbene, tale scelta del condominio era assolutamente illegittima.

La Cassazione, da ultimo con sentenza 1629/2018, ha statuito la nullità per impossibilità dell'oggetto della delibera che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condòmino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dall'ente per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo. Ipotesi in cui, del resto, non possono applicarsi gli articoli 1132 e 1101 del Codice civile, essendo spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condòmino.

Conclusioni
Per tali ragioni, la deliberazione impugnata non poteva che essere dichiarata nulla per impossibilità dell'oggetto nella parte in cui poneva a carico dell'opponente parte delle spese sostenute nei giudizi predetti in cui era controparte, avendo le prestazioni dei difensori nominati dall'ente tutelato un interesse evidentemente opposto a quello avanzato in giudizio dal condomino.

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