Sezioni unite: la delibera di ripartizioni spese è nulla solo se modifica i criteri di legge anche per il futuro
Le correzioni che non modificano la legge o il regolamento, se viziate, sono invece annullabili
Il condominio come ente complesso va gestito secondo criteri quanto più inclini alla salvaguardia della stabilità delle decisioni assembleari adottate non in contrasto con la legge o il regolamento condominiale. La corposa pronuncia della Cassazione a sezioni Unite 9839/2021, emessa il 14 aprile, al termine di interessante excursus giunge a queste conclusioni, chiarendo che in tema di ripartizione delle spese condominiali deve ritenersi nulla la decisione, che, contravvenendo al Codice civile, modifica i criteri anche per il futuro. È invece solo annullabile la delibera che ripartisce le spese diversamente ma solo in relazione ad un caso specifico e senza incidere su quanto prescrivono la legge o la convenzione delle parti.
Il ricorso alle sezioni Unite
All’origine della pronuncia una opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla ripartizione di spese condominiali per lavori sul lastrico solare, di proprietà esclusiva solo di alcuni condomini. Per i giudici di merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il tema della validità della delibera sulla ripartizione spese non poteva essere sollevata, dovendo essere oggetto di un separato giudizio di impugnativa. Di fronte a posizioni di legittimità non univoche è stato chiesto il giudizio delle sezioni Unite che dunque sul concetto di nullità e annullabilità delle delibere sono soffermate.
La nullità e l’annullamento
Due i principi emersi: il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può senz’altro sindacare sulla validità della delibera di ripartizione spese, a tutela anche del principio della giusta durata del processo e più in generale l'orientamento, che anche il legislatore della riforma del condominio (legge 220/2012) ha inteso affermare che devono ritenersi limitati i casi di nullità della delibera stessa, potendo i singoli condòmini, anche se assenti o dissenzienti, nel termine di 30 giorni, impugnarla per vizi e chiederne l’annullamento. La delibera ribadiscono gli ermellini infatti in un condominio è atto che vale e deve necessariamente valere per tutti: lo impone la condivisione di beni comuni alla cui tutela tutti sono interessati. E allora l'annullabilità non può mai essere sollevata quale eccezione in giudizio, ma solo in via principale perchè, se l’atto è poi annullato, lo è per tutti i condòmini.
La delibera di ripartizione spese
E qui le sezioni Unite si soffermano sul secondo aspetto, molto rilevante nella vita condominiale di tutti i giorni: la violazione del criterio di ripartizione delle spese condominiali rende la delibera nulla o annullabile? Il Collegio richiama la sentenza a sezioni Unite 4806/2005 e precisa: sono nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto le delibere in materia di ripartizione spese quando i criteri dettati dalla legge o dalla convenzione delle parti sono modificati anche per il futuro, mentre sono annullabili, nel termine di 30 giorni ex articolo 1137 Codice civile, quelle delibere adottate senza modificare i criteri di legge o convenzione, ma in violazione degli stessi nell’esercizio però delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135, numeri 2 e 3 Codice civile.