Condominio

Sezioni unite: la delibera di ripartizioni spese è nulla solo se modifica i criteri di legge anche per il futuro

Le correzioni che non modificano la legge o il regolamento, se viziate, sono invece annullabili

di Annarita D’Ambrosio

Il condominio come ente complesso va gestito secondo criteri quanto più inclini alla salvaguardia della stabilità delle decisioni assembleari adottate non in contrasto con la legge o il regolamento condominiale. La corposa pronuncia della Cassazione a sezioni Unite 9839/2021, emessa il 14 aprile, al termine di interessante excursus giunge a queste conclusioni, chiarendo che in tema di ripartizione delle spese condominiali deve ritenersi nulla la decisione, che, contravvenendo al Codice civile, modifica i criteri anche per il futuro. È invece solo annullabile la delibera che ripartisce le spese diversamente ma solo in relazione ad un caso specifico e senza incidere su quanto prescrivono la legge o la convenzione delle parti.

Il ricorso alle sezioni Unite
All’origine della pronuncia una opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla ripartizione di spese condominiali per lavori sul lastrico solare, di proprietà esclusiva solo di alcuni condomini. Per i giudici di merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il tema della validità della delibera sulla ripartizione spese non poteva essere sollevata, dovendo essere oggetto di un separato giudizio di impugnativa. Di fronte a posizioni di legittimità non univoche è stato chiesto il giudizio delle sezioni Unite che dunque sul concetto di nullità e annullabilità delle delibere sono soffermate.

La nullità e l’annullamento
Due i principi emersi: il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può senz’altro sindacare sulla validità della delibera di ripartizione spese, a tutela anche del principio della giusta durata del processo e più in generale l'orientamento, che anche il legislatore della riforma del condominio (legge 220/2012) ha inteso affermare che devono ritenersi limitati i casi di nullità della delibera stessa, potendo i singoli condòmini, anche se assenti o dissenzienti, nel termine di 30 giorni, impugnarla per vizi e chiederne l’annullamento. La delibera ribadiscono gli ermellini infatti in un condominio è atto che vale e deve necessariamente valere per tutti: lo impone la condivisione di beni comuni alla cui tutela tutti sono interessati. E allora l'annullabilità non può mai essere sollevata quale eccezione in giudizio, ma solo in via principale perchè, se l’atto è poi annullato, lo è per tutti i condòmini.

La delibera di ripartizione spese
E qui le sezioni Unite si soffermano sul secondo aspetto, molto rilevante nella vita condominiale di tutti i giorni: la violazione del criterio di ripartizione delle spese condominiali rende la delibera nulla o annullabile? Il Collegio richiama la sentenza a sezioni Unite 4806/2005 e precisa: sono nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto le delibere in materia di ripartizione spese quando i criteri dettati dalla legge o dalla convenzione delle parti sono modificati anche per il futuro, mentre sono annullabili, nel termine di 30 giorni ex articolo 1137 Codice civile, quelle delibere adottate senza modificare i criteri di legge o convenzione, ma in violazione degli stessi nell’esercizio però delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135, numeri 2 e 3 Codice civile.

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