Condominio

Mediazione delegata in condominio: rischi per l’amministratore e per il legale che lo assiste

Non necessaria l’autorizzazione assembleare, vanno rispettati però i termini previsti

di Fabrizio Plagenza

La materia condominiale, notoriamente, rientra tra quelle espressamente elencate dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010. Materie per le quali la mediazione costituisce condizione obbligatoria di procedibilità. In sostanza, senza l'esperimento del procedimento di mediazione, non si può procedere con il giudizio. Concluso con un verbale negativo, la parte che abbia interesse potrà, pertanto, procedere innanzi all'autorità giudiziaria.

La doppia mediazione
Può anche, peraltro, accadere, che il giudice investito della questione, decida di inviare le parti, nuovamente, innanzi ad un organismo di mediazione. È questo il caso della così detta «mediazione bis». Ugualmente, nel caso in cui la mediazione non sia obbligatoria, se disposta dal giudice, trova applicazione l'articolo 5, comma 2 del Dlgs 28/2010, alla luce del quale, «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello».

Occhio ai termini previsti
La mediazione cosiddetta “demandata”, è stata oggetto di una pronuncia recente (sentenza del Tribunale di Parma, 9 febbraio 2021, numero 199), seppur in materia diversa da quella condominiale, con cui il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale qualora il procedimento di mediazione, disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, sia stato introdotto tardivamente e, cioè, oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice medesimo. Fatta questa premessa, quando la parte onerata di introdurre il procedimento di mediazione delegata sia il condominio, occorre valutare se l'amministratore sia tenuto, ai sensi dell'articolo 71 quater disposizioni attuative Codice civile, a convocare o meno l'assemblea.

C’è obbligo di autorizzazione assembleare?
Occorre, infatti, ricordare che la norma richiamata prescrive che «al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice». Ci si chiede, allora, se l'amministratore di condominio, in caso di mediazione delegata dal giudice, debba procedere con la convocazione di un'assemblea straordinaria per autorizzare l'avvocato all'avvio della mediazione. In passato, con la sentenza numero 13752/15, il Tribunale di Milano ha avuto modo di affrontare la questione.

Un caso non isolato e che si ravvisa con sempre maggior frequenza, visto l'incentivo alla definizione delle cause con ricorso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ed, in particolar modo, della mediazione. Una pronuncia, dunque, che merita attenzione onde evitare errori in futuro.Tornando al caso del condominio in causa ed alla fattispecie per cui il Giudice abbia invitato le parti del procedimento giudiziario ad esperire il tentativo di mediazione, in giurisprudenza (si veda la citata sentenza 13752/15 del Tribunale di Milano), si è sempre più consolidato il principio secondo cui l'amministratore di condominio non abbia necessità delle delibera assembleare.

Di conseguenza, se l'amministratore di condominio, nonostante l'invito del giudice, non avvia la procedura di mediazione, non può invocare la mancanza della delibera condominiale autorizzativa della partecipazione e del deposito dell'istanza di mediazione.In buona sostanza, l'amministratore non può addurre l'impossibilità di dare avvio al procedimento di mediazione in assenza di una preventiva assemblea straordinaria dei condòmini a ciò finalizzata, nel caso in cui il giudice scelga di suggerire alle parti una mediazione volontaria, dovendosi, anche per l'avvocato che assiste il condominio, rammentare che in questi casi (mediazione delegata), l'adesione all'invito e l'avvio della procedura costituiscono un'estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all'articolo 84, comma I, Codice procedura civile.

Il legale del condominio
Di conseguenza, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. Anzi, secondo il Tribunale di Milano (sentenza 13752/2015), è «ovvio, che di fronte alla mediazione disposta d’ufficio, alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice; il difensore del condominio, esercitando il potere di cui all'articolo 84 Codice procedura civile, avrebbe quindi potuto e dovuto proporre la domanda di mediazione nel termine disposto d'ufficio»;soprattutto laddove la materia sia tra quelle elencate dall'articolo 5 Dlgs 28/2010 (mediazione obbligatoria).

Ciò in quanto, seguendo il tenore letterale della norma, la mediazione dovrebbe essere stata esperita prima del giudizio. Con il corollario che, laddove ciò non si sia avverato ed il Giudice, rilevata l'omissione, abbia invitato le parti all'introduzione del procedimento, gli effetti saranno necessariamente quelli dell'improcedibilità della domanda. Ciò sia laddove il procedimento non sia stato introdotto nei quindici giorni previsti o anche quando sia stato introdotto tardivamente e, cioè, oltre il termine di quindi giorni anzidetto.

Conclusioni
Infatti, «sarebbe illogico che il legislatore dell'articolo 5 comma 1 bis da un lato abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Tribunale Firenze 4 giugno 2016; Tribunale Lecce 3 marzo 2017)» (Tribunale di Padova, sentenza 848/2018).

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