Condominio

L'avviso di convocazione deve essere ricevuto entro cinque giorni dalla prima riunione

L’eventuale errore sulla data, non più sanabile in caso di ricezione tardiva, rende annullabili le delibere approvate

di Eugenia Parisi

Una condòmina citava in giudizio il proprio condominio al fine di sentire dichiarare l'invalidità della delibera assembleare per la quale la stessa aveva ricevuto avviso di convocazione che riportava quale data di assemblea il giorno 30 aprile 2017 alle 18,00, così impedendole la partecipazione all'assemblea tenutasi, invece, in data 30 maggio 2019; il condominio evidenziava che l'errore materiale in cui era incorso nella convocazione dell'assemblea era stato prontamente corretto con l'invio di nuova raccomandata.

L'attrice, sostanzialmente, lamentava l'invalidità della delibera con riferimento a due profili: la mancata convocazione dell'assemblea in violazione dell'art 66 disposizioni attuative Codice civile e la irregolare indicazione delle poste a suo debito nel relativo verbale di approvazione; entrambi i profili (Cassazione 13013/2000 e Cassazione sezioni Unite 4806/2005) attengono all'annullabilità della delibera e sono stati ritenuti fondati dalla sentenza 1667/2021 emessa dal Tribunale di Torino.

I termini per l'invio della convocazione
L'articolo 66disposiziooni attuative Codice Civile, infatti, prevede che «l'avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo raccomandata»; nel caso all'esame, la convocazione con l'indicazione della data corretta risultava essere stata spedita il 24 maggio 2019, con avviso di giacenza in data 28 maggio 2019 e restituita per compiuta giacenza in data successiva rispetto alla data di convocazione dell'assemblea cosicché è stata ritenuta tardiva.

Infatti «Ogni condòmino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'articolo 66, comma 3, disposizioni attuative Codice civile, quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione» (Cassazione 24041/2020).

La spedizione della raccomandata, giacente all'ufficio postale, da un lato, non poteva sanare l'errore nella convocazione spedita con l'indicazione dell'erronea data per la riunione dell'assemblea condominiale ed è stata anche ritenuta tardiva perché, anche in caso di collaborazione del destinatario, sarebbe stata comunque ricevuta fuori termine.

La prova della ricezione dell'avviso
Sotto questo profilo si ricorda che «in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex articolo 66 disposizioni attuative Codice civile è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex articolo 1335 Codice civile, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro»(Cassazione 23396/17).

L'accoglimento dell'impugnazione
La delibera è stata quindi ritenuta annullabile perché, sempre secondo il disposto dell'articolo 66 comma 3 disposizioni attuative Codice civile, «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del Codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati»; inoltre, la diversa ricostruzione del condominio secondo cui, usando l'ordinaria diligenza, si sarebbe potuta individuare l'esatta data di convocazione dell'assemblea non poteva reggere perché l'errore nell'indicazione della data portava comunque il destinatario a ritenere errata anche l'indicazione dell'orario di convocazione in relazione al quale non vi erano elementi dai quali dedurre, con l'ordinaria diligenza, l'orario corretto, considerato anche che la prima adunanza era convocata in un momento antecedente.

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