Condominio

Superbonus anche per le tende frangisole

Per Enea «le pergole, le serre bioclimatiche, i frangisole e le tende trasparenti non sono detraibili». Tali conclusioni, però, non possono essere condivise, o per lo meno non in questi termini

di Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani

Questa la risposta tranchant che dà l’assistente virtuale Virgilio al super ecobonus del 110% sul portale dell’Enea: «Le pergole, le serre bioclimatiche, i frangisole e le tende trasparenti non sono detraibili». Tali conclusioni, però, non possono essere condivise, o per lo meno non in questi termini categorici, perché quando le strutture assumono le caratteristiche per le quali, a norma di legge, risultano schermature solari, non vi sono motivi per non ammettere le relative spese all’ecobonus del 50% o al super ecobonus del 110 per cento.

Schermature solari

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 si può detrarre dall’Irpef o dall’Ires il 50% (65% dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute per le schermature solari e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. In particolare, sono agevolati l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro (se al 50%, importo massimo della spesa agevolata pari a 120mila euro, se al 65% pari a 92.307,69 euro).

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023, per gli interventi effettuati rispettivamente dai condomini e dai proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di quattro unità immobiliari ovvero dagli Iacp, per i quali alla data del 30 giugno 2022 o 31 dicembre 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), può spettare il superecobonus del 110% (con limite di spesa autonomo rispetto alle finestre di 54.545,45 euro), a determinate condizioni, tra le quali ricordiamo che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti (cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento) e che complessivamente tutti gli interventi consentano un miglioramento di due classi energetiche (articolo 119, commi 1, 2 e 3, del Dl 34/2020).

Per il decreto requisiti del 6 agosto 2020, «la posa in opera di schermature solari», agevolata con l’ecobonus del 50% o del 110%, riguarda «l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti» (articolo 2, comma 1, lettera b), numero iii), «all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature» (articolo 5, comma 1, lettera c).

Le distinzioni

In conclusione, se è chiaro che un gazebo o un pergolato installati in mezzo al giardino non potranno mai accedere alle detrazioni fiscali in oggetto, diverso è il discorso per le pergole bioclimatiche, gli elementi ombreggianti e le altre strutture leggere di copertura o frangisole, qualora siano costruite e installate secondo i requisiti indicati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 e, del resto, ripresi dalla stessa Enea nel suo Vademecum del 25 gennaio 2021: queste tipologie devono essere ammesse alle agevolazioni.

È necessario, pertanto, un chiarimento ufficiale dell’Enea sull’indicazione contraria del suo assistente virtuale Virgilio.

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