Condominio

Caduta nello spazio comune, deve esserci il «nesso eziologico» per pretendere i danni

Esclusa la responsabilità se interrompe il nesso tra la cosa e l'evento oppure diminuita in proporzione all'incidenza del comportamento

di Selene Pascasi

Se si chiede un risarcimento al Condominio per danni causati da beni custoditi, l'eventuale concorso di colpa del danneggiato – per scarsa diligenza o per affidamento anomalo – può escluderne la responsabilità se interrompe il nesso tra la cosa e l'evento oppure diminuirla in proporzione all'incidenza del comportamento. Protagonista è una donna che, scendendo le scale, scivolava su un gradino rotto e cadeva sulla griglia di ferro riportando lesioni e fratture con postumi invalidanti. L'insidia, reclama rivolgendosi al giudice, non era visibile né prevedibile, né segnalata e la lettera di messa in mora inviata a Condominio e società assicuratrice non aveva dato alcun esito.

Di qui, la richiesta di accertarne la responsabilità extracontrattuale con condanna ad un risarcimento di circa 50 mila euro. L'assicurazione contesta la valenza della polizza e il Condominio respinge le accuse: non c'erano prove dei fatti e, comunque, la signora era stata disattenta. Il Tribunale accoglie in parte la domanda di ristoro. Intanto, premette, la questione non andava ricollegata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale (art. 2043 del Codice civile) come ipotizzato dalla danneggiata ma a quella del custode disciplinata dall'articolo 2051 del Codice civile.

I danni pretesi, infatti, derivavano dalle scale e, pertanto, da una cosa di proprietà comune condominiale. Tanto chiarito, il giudice di Crotone ricorda che – per orientamento ben consolidato (Cassazione 15375/2011) – la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose custodite è oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo della sua attività o del suo comportamento. Perché si configuri, quindi, basterà appurare un rapporto di causa-effetto tra il bene in custodia e l'evento.

Il «nesso eziologico»
E non servirà neppure provare la pericolosità della cosa trattandosi di responsabilità che scatta per tutti i danni provocati (che siano derivati dalla natura del bene o da agenti dannosi) e che viene esclusa solo dal caso fortuito. Fortuito che può liberare totalmente o solamente in parte la responsabilità del custode e che può essere rappresentato – marca il Tribunale – anche dalla condotta del danneggiato.

Così, in base alla dinamica dell'incidente, l'agire del danneggiato potrà interrompere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o valere come contributo utile ad averlo prodotto. Ma, appurato che il fatto sia dipeso dal bene in custodia, spetterà al custode che voglia sfuggire alla condanna provare l'intervento del caso fortuito.

Ebbene, nella vicenda – riscontrato che a provocare lo scivolone era stato il gradino rotto (come confermavano i presenti) e provato anche il danno subito (certificato dai carteggi medici) – il Condominio, per liberarsi dall'obbligo risarcitorio avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso. Elemento rinvenibile anche nell'azione di un terzo o del danneggiato ma che avrebbe dovuto avere i caratteri del fortuito cioè imprevedibilità ed eccezionalità (Cassazione 20359/2005). Ma tale prova non era stata fornita dal Condominio. Dall'istruttoria, difatti, non erano emersi degli elementi imprevedibili ed inevitabili tali da spezzare il nesso e l'eventuale scarsa attenzione della signora non valeva come circostanza eccezionale.

La colpa del danneggiato
Tuttavia, scrive il Tribunale, la condotta colposa del danneggiato (che abbia usato il bene con scarsa diligenza o vi si sia affidato in modo anomalo) può escludere la responsabilità del custode se sia tale da interrompere il legame eziologico tra la cosa e l'evento o può incidere come concorso causale colposo con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza che abbia abbia avuto. Ecco che, nel caso concreto, essendo l'incidente avvenuto al mattino e non in orario serale o notturno, la signora era nelle condizioni di poter prestare maggiore attenzione per cui le andava addebitato un concorso di colpa al 30%. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Crotone – acclarata la responsabilità del Condominio custode – riduce proporzionalmente l'entità del danno, liquidato in circa 34 mila euro, e dispone il rimborso delle spese mediche affrontate.

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