Condominio

No alla negoziazione assistita nelle liti per i compensi del professionista promosse contro il condominio

Perchè al condominio è riconosciuto il ruolo di consumatore e l’istituto non si applica alle liti sulle obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori

di Giovanni Iaria

Con la legge 162/2014 di conversione con modifiche del decreto legge 132/2014 il legislatore, con lo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e dei natanti e per le controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di somme non superiori a cinquantamila euro. La negoziazione assistita consiste in un accordo che viene sottoscritto dalle parti, con l'assistenza degli avvocati, con il quale convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

Nell'ambito condominiale, alle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme non superiori ad euro cinquantamila spettanti ai professionisti a titolo di compensi per le attività e per le consulenze svolte a favore del condominio, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale? A questa domanda ha fornito risposta negativa il Tribunale di Trani con la sentenza 299/2021, pubblicata il 10 febbraio 2021.

I fatti
Nel caso esaminato, un geometra conveniva innanzi al Giudice di pace un condominio chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro a titolo di compensi professionali maturati per l'attività svolta in favore del convenuto a seguito dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale.Nel costituirsi nel giudizio il condominio, oltre a dedurre l'infondatezza della domanda per l'esistenza di un accordo intercorso fra le parti e per la non corretta esecuzione dell'incarico da parte del professionista, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto proposta prima della scadenza del termine dei trenta giorni dalla ricezione dell'invito alla negoziazione assistita previsto dalla normativa vigente.L'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale veniva accolta dal Giudice di pace.

Il condominio consumatore
Di diverso avviso il Tribunale il quale, chiamato a pronunciarsi sull'appello promosso dal professionista contro la sentenza di primo grado, dopo aver ricordato che secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto legge istitutivo della negoziazione assistita, quest'ultima non si applica alle controversie relative alle obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ha riconosciuto al condominio il ruolo di consumatore, essendo un mero ente gestorio privo di autonoma soggettività giuridica ulteriore o diversa da quella dei singoli condòmini e ritenuto, pertanto, applicabile al contratto stipulato dal condominio con un professionista la disciplina di tutela del consumatore.

Di conseguenza, il giudicante ha escluso l'applicabilità della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, alle controversie insorte tra condominio e professionista avente ad oggetto il pagamento dei compensi a quest'ultimo spettanti maturati a seguito di attività professionale svolta a favore dell'ente condominiale, rientrando queste nello spettro della disciplina consumieristica che è esclusa dalla deroga prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 162/2014.

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