Condominio

Ecobonus 110%: tra prezzari regionali e Dei non ci sono gerarchie

di Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani

Non vi è nessuna priorità di utilizzo tra i prezzari locali e quelli Dei, ai fini della verifica di congruità dei prezzi unitari degli interventi per l’ecobonus (anche al 110%) o per il bonus facciate qualificato. I costi indicati, inoltre, devono tener conto anche degli oneri relativi alle spese professionali per gli interventi e le asseverazioni, i quali vanno ripartiti in proporzione all’importo dei singoli interventi (si veda anche l’articolo in basso). Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nelle linee guida dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp) (nota protocollo 2821 del 16 marzo 2021).

L’asseverazione sulla congruità dei prezzi unitari deve essere acquisita per il super ecobonus al 110% (con successivo invio all’Enea), per l’ecobonus al 50-65-70-75% (tranne se effettuato congiuntamente con gli interventi sismici) e per il bonus facciate del 90% qualificato, cioè quello in cui i lavori incidono da un «punto di vista termico» o per più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio» e per il quale è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%). L’asseverazione sulla congruità, inoltre, è richiesta per esercitare l’opzione per la cessione a terzi o lo sconto in fattura dei crediti d’imposta del 110 per cento.

Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, si applica l’articolo 3, comma 2 del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, il quale rimanda al punto 13 dell’allegato A dello stesso decreto. In pratica, il tecnico abilitato che sottoscrive l’asseverazione di congruità allega il computo metrico (solo se super ecobonus al 110%, altrimenti basta la predisposizione e la conservazione, secondo la nota di chiarimento dell’Enea sull’asseverazione del 18 febbraio 2021) e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri.

I costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o, «in alternativa», ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia», edite dalla casa editrice Dei, tipografia del Genio civile. Secondo la risposta 1 delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni elaborate a febbraio 2021 dalla Commissione di monitoraggio istituita il 21 ottobre 2020 dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non vi è alcuna gerarchia tra i prezzari regionali e quelli Dei.  Quindi, il computo metrico estimativo può essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente.

Solo se questi prezzari non riportano voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi in maniera analitica. In questi casi, «può anche avvalersi» dei «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore», indicati all’allegato I del decreto Requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore. In ogni caso, va ricordato che, ai fini del superbonus del 110%, «l’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore» (Nota di chiarimento dell’Enea sull’asseverazione del 18 febbraio 2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©