Chi paga per la sostituzione della «conversa»?
Devo sostituire la conversa che porta via l'acqua da una facciata verticale su un tetto in tegole; chi deve pagare l’intervento?
I pluviali, le gronde, i pozzetti e i doccioni, in quanto destinati a smaltire le acque piovane della copertura condominiale sono accessori del “tetto” e, in quanto “servono all'uso e al godimento comune”, rientrano tra i beni che l'art.1117 Codice civile include tra le parti comuni dell'edificio.
Ora, a prescindere dal fatto che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico solare di proprietà esclusiva, l'esistenza delle gronde rimane indispensabile per raccogliere e smaltire le acque piovane, poiché le stesse convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell'edificio fino a terra o fino agli scarichi fognari ( si veda, tra le tante, Corte di Cassazione con sentenza n. 27154, depositata il 22/4/2014 ).
Ne consegue, venendo alla domanda del lettore, che le spese necessarie per la riparazione, manutenzione o sostituzione anche delle converse di piombo che raccolgono le acque piovane di una copertura vanno ripartite tra tutti i condòmini a norma dell'articolo 1123, comma 1, codice civile.