Condominio

Deleghe in assemblea: solo il delegante può contestare la genuinità della sottoscrizione

Gli altri condòmini non sono legittimati a farlo

di Giovanni Iaria

La legge di riforma del condominio (220/2012), entrata in vigore il 18 giugno 2013, nel riscrivere il testo dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha reso obbligatoria la forma scritta per le deleghe che ciascun condòmino può rilasciare a favore di altri condòmini o a soggetti estranei alla compagine condominale al fine di farsi rappresentare alle assemblee. Stante la necessità della forma scritta, chi è il soggetto legittimato a contestare la genuinità delle sottoscrizioni delle deleghe? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con la sentenza 4433/2021, pubblicata il 12 marzo 2021.

I fatti
A dare origine alla lite due condòmini, i quali convenivano in giudizio il condominio chiedendo che il Tribunale dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assembleare deducendo la violazione dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile in materia di deleghe, la violazione di legge in materia di innovazioni e la violazione di u na disposizione del regolamento condominiale che imponeva che il verbale dell'assemblea contenesse il nome dei condòmini intervenuti e la firma del presidente. I condòmini deducevano, altresì, la nullità della delibera per un vizio di invalidità relativo all'oggetto e agli elementi essenziali e perché incidente su diritti individuali del condòmino e/o su cose comuni e di loro proprietà esclusiva.

Chi è legittimato ad impugnare
Le lamentele dei condòmini sono state rigettate dal Tribunale il quale, in merito alla dedotta violazione dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile in materia di deleghe richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale della Cassazione (ordinanza 16673 del 2018), ha osservato che l'unico soggetto legittimato alla contestazione di eventuali vizi di delega o della carenza del potere rappresentativo è il delegante e non anche gli altri condòmini, in quanto estranei al rapporto. Nelle predette contestazioni, ha concluso il giudice capitolino, rientrano anche quelle relative alla non genuinità della sottoscrizione o al rilascio dell'effettivo potere di delega, come avvenuto nel caso esaminato.

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