Condominio

Nuovi infissi nel 110% solo con dimensioni e forma uguali

Sembra questa la nuova posizione dell’Enea, in base ad alcune risposte informali inviate ai contribuenti, che sono in sintonia con quanto sostenuto da Virgilio, l’assistenza virtuale del sito di Enea

di Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani

La sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestra sembra essere ammessa al super bonus del 110% (così come al vecchio ecobonus del 50%), solo «a parità di superficie e di forma», pertanto «le bucature non possono essere modificate», tranne che per una percentuale di tolleranza nell’ordine del 2% sulle dimensioni derivanti da ragioni tecniche non eludibili. Sembra questa la nuova posizione dell’Enea, in base ad alcune risposte informali inviate ai contribuenti, che sono in sintonia con quanto sostenuto da Virgilio, l’assistenza virtuale del sito di Enea, secondo il quale «gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione».

La norma

Va ricordato, però, che per l’intervento agevolato con l’ecobonus del 50% o trainato al 110% relativo alla «sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati», il suddetto termine «sostituzione» è stato introdotto solo dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (all’articolo 2, «Tipologia e caratteristiche degli interventi», comma 1, lettera b), numero ii, oltre che dai superati articoli 5, comma 4-bis e 7 comma 2, del decreto del Mef 19 febbraio 2007), mentre la normativa principale, che ha introdotto questo intervento, l’articolo 1, comma 345, della legge 296/2006 (a cui si deve sempre fare riferimento anche per il super ecobonus del 110% dell’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020, il quale rimanda all’articolo 14 del Dl 63/2013, che rimanda al suddetto comma 345), parla solo di «interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti ... finestre comprensive di infissi». Non che il decreto ministeriale non potesse limitare o specificare la norma generale, ma un conto è dire genericamente «sostituzione» (come fa il Dm ), altro è pretendere di mantenere le stesse dimensioni.

Le indicazioni dell’Enea

Secondo le nuove indicazioni informali dell’Enea, invece, la detrazione sarebbe ammessa solo «a parità di superficie e di forma, quindi, per ottenere le detrazioni fiscali le bucature non possono essere modificate», tranne che per uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivanti da ragioni tecniche non eludibili. Per l’Enea, comunque, «si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna», solo nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno.

Unaltra deroga alle dimensioni originarie delle finestre o portefinestre, poi, è ammessa «nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento», a patto che questa modifica derivi «esclusivamente dall’innalzamento del pavimento».

Questa definizione è in sintonia con la nuova definizione di ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, che fa rientrare anche la demolizione e ricostruzione anche con sagoma e prospetti diversi, infine, anche l’Enea concorda sulla non applicazione di questa stretta, quindi, in questo caso, si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

La posizione di Enea è molto innovativa e limitante, pertanto, si ritiene che debba essere confermata da un documento di prassi ufficiale della stessa Enea, del Mise o delle Entrate (per la posizione attuale dell’Agenzia si veda l’altro articolo nella pagina)

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