Condominio

L’agenzia delle Entrate non conferma il requisito

di A. Bor., L. D. S.

Anche il vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021 parla di «sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti».

Ma soprattutto, per quanto riguarda l’atteggiamento dell’agenzia delle Entrate, parlano di sostituzione anche la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, pagina 322, sulle finestre, la circolare 23 aprile 2010 n. 21, risposta 3.2 sui portoni di ingresso e la risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E sulle porte finestra.

Né la norma, né la prassi, quindi, hanno mai imposto che la sostituzione della finestra debba essere di dimensioni e forma esattamente uguali a quella precedente.

Inoltre, una simile condizione sarebbe inconciliabile con la nuova definizione di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, che fa rientrare anche la demolizione e ricostruzione con sagoma e prospetti diversi, la quale quasi sempre comporta la modifica delle dimensioni delle finestre.

Pertanto, sembra che il legislatore abbia usato il termine «sostituzione» per indicare che non si possa agevolare l'installazione “ex novo” di una finestra, ma non per imporre un obbligo di sostituzione di un componente esattamente uguale per forma e misura a quello precedente (si veda anche Norme&Tributi Plus Fisco del 10 febbraio 2021).

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