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Il legislatore ha inteso sospendere il termine per la presentazione del rendiconto annuale

Il nostro condominio ha un regolamento che fissa al 30.06 la data di chiusura dell'esercizio (cosi modificato nell'assemblea del 2013) e al 30.09 la data di presentazione dei rendiconti e di convocazione dell'assemblea che nessuna assemblea ha modificato; quindi i giorni intercorrenti tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di presentazione dei rendiconti e di convocazione dell'assemblea regolarmentamente risulterebbero 91, che rientrano nel maggior termine di 180 gg dell'articolo 1130. Domande: La riforma del diritto condominiale, introdotta dalla legge n. 220/2012, ha imperativamente modificato il regolamento condominiale, senza alcuna necessità di delibera assembleare, e l'ha adeguato alla previsione dell'articolo 1130, anche se l'art. 1138 precisa che i regolamenti condominiali non possano derogare solo da quanto previsto dagli articoli di legge 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137? oppure - l'amministratore, dopo aver chiuso l'esercizio al 30.06, deve solo rispettare il termine di presentazione dei rendiconti e convocare l'assemblea sulla base di quanto disposto dal regolamento cioè entro il 30.09, termine più che rispettoso della previsione della norma di legge? Evidentemente in questo periodo di crisi sanitaria per covid 19 tutto è stravolto e per convocare l'assemblea condominiale si devono assolutamente e prioritariamente rispettare adempimenti e restrizioni imposti dalle norme ad hoc emanate.

di Rosario Dolce

La domanda

Il nostro condominio ha un regolamento che fissa al 30.06 la data di chiusura dell'esercizio (cosi modificato nell'assemblea del 2013) e al 30.09 la data di presentazione dei rendiconti e di convocazione dell'assemblea che nessuna assemblea ha modificato; quindi i giorni intercorrenti tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di presentazione dei rendiconti e di convocazione dell'assemblea regolarmentamente risulterebbero 91, che rientrano nel maggior termine di 180 gg dell'articolo 1130.
Domande: La riforma del diritto condominiale, introdotta dalla legge n. 220/2012, ha imperativamente modificato il regolamento condominiale, senza alcuna necessità di delibera assembleare, e l'ha adeguato alla previsione dell'articolo 1130, anche se l'art. 1138 precisa che i regolamenti condominiali non possano derogare solo da quanto previsto dagli articoli di legge 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137? oppure - l'amministratore, dopo aver chiuso l'esercizio al 30.06, deve solo rispettare il termine di presentazione dei rendiconti e convocare l'assemblea sulla base di quanto disposto dal regolamento cioè entro il 30.09, termine più che rispettoso della previsione della norma di legge?
Evidentemente in questo periodo di crisi sanitaria per covid 19 tutto è stravolto e per convocare l'assemblea condominiale si devono assolutamente e prioritariamente rispettare adempimenti e restrizioni imposti dalle norme ad hoc emanate.

A cura di Smart24 Condominio

Prima di poter rispondere alla domanda del lettore, è bene rendere delle premesse.L'esercizio contabile a cui si fa riferimento nel condominio ha dimensione annuale, almeno così riferisce l'articolo 1135 codice civile, laddove dispone che l'assemblea provvede (2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini, oltre che (3) all'approvazione del rendiconto annuale e all'impiego del residuo attivo della gestione.

La individuazione dell'esatto momento in cui chiudere l'esercizio contabile del condominio è quindi di fondamentale importanza, sol che si consideri che la legge (cioè l'articolo 1130n. 10 Codice civile) non lo individua in sé, precisando che l'amministratore deve: “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”. L'adempimento in parola - stando al tenore letterale della disposizione – pare, in ogni caso, essere correlato alla determinazione del limite temporale per procedere alla convocazione dell'assemblea per disporre sul merito del rendiconto (che si presume, in quanto tale, sia stato già redatto da parte dell'amministratore).

Per prassi, in caso di mancata diversa previsione contenuta nel regolamento condominiale, si ritiene che l'esercizio contabile sia ancorato all'anno solare, cioè corra dal 01 gennaio al 31 dicembre.Infine, va detto che l'articolo 1129, comma 12, n. 1 codice civile, prevede che “Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale”. Ma la previsione contenuta in un regolamento di un diverso inquadramento temporale dell'esercizio contabile, pur sempre annuale, appare così del tutto legittima.

Infine, va detto che, trovandoci attualmente in stato di emergenza, il legislatore ha inteso sospendere il termine per la presentazione del rendiconto annuale. L'art. 63-bis del decreto Agosto, introdotto dalla legge di conversione, al primo comma, recita: «Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dei 29 luglio 2020».

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