Condominio

Le Entrate possono emettere direttamente la cartella di pagamento se disconoscono il superbonus

Nel caso in esame si trattava di benefici per interventi di riqualificazione energetica antecedenti al superbonus

di Giulio Benedetti

Nel condominio gli interventi relativi alla detrazione per il super bonus del 110% sono finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio, in modo da assicurare il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni dei combustibili fossili e la tutela dell'ambiente, come richiesto dall'Unione europea. La finalità del rispetto dell'ambente giustifica, anche attraverso i fondi del Recovery fund europeo, la generosa detrazione fiscale che il legislatore riconosce ai contribuenti, per finanziare detti interventi che debbono rispondere a rigorosi criteri.

Cosa è tenuto a fare l’amministratore
In particolare, l'amministratore del condominio deve curare particolarmente la tenuta della documentazione inerente ai lavori, alle fatture e agli stati di avanzamenti dei lavori in modo che le somme in essi riportati, nel loro totale, siano corrispondenti a quelle effettuate, a favore delle imprese esecutrici, con i bonifici di pagamento. È essenziale la quadratura tra gli importi indicati nelle fatture dei lavori e i corrispondenti importi pagati con i bonifici in quanto la stessa è verificata dall'agenzia delle Entrate con il controllo automatizzato esercitato sugli importi portati in detrazione dai singoli condòmini, e che devono corrispondere, nella loro somma, a tali cifre: giova notare che qualora non vi sia la corrispondenza l'agenzia delle Entrate si rivale non sul condominio , ma sul singolo condòmino che ha portato in detrazione la somma nella dichiarazione dei redditi o la ha ceduta all'azienda di credito, per il finanziamento.

Cosa deve il condòmino se il beneficio non è concesso
In tale caso l'agenzia delle Entrate chiede al contribuente la somma portata in detrazione, maggiorata del 30% per le sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica. Il contenzioso per opporsi alle predette cartelle per il contribuente non è di poco costo. La Cassazione nell’ordinanza 8578/2021 ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate avverso una sentenza che aveva riconosciuto le ragioni di un contribuente a cui l'Agenzia aveva disconosciuto la detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

La vicenda
Il caso trattato riguardava il ricorso del contribuente avverso tre cartelle di pagamento, relative agli anni 2008,2009 ,2010 emesse dall'agenzia delle Entrate. L'Agenzia aveva sottoposto al controllo formale, ex articolo 36 ter Dpr 600/1973, le dichiarazioni dei redditi del contribuente e recuperava a tassazione le spese di riqualificazione energetica sostenute dal contribuente, poiché non rientravano tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazione fiscale. Il contribuente ricorreva alle Commissioni provinciale e regionale tributarie che accoglievano il ricorso e annullavano le tre cartelle di pagamento, poiché affermavano che nei casi trattati dall'articolo 36 ter l'Agenzia non può emettere direttamente la cartella di pagamento, bensì l'avviso di accertamento al fine di consentire al contribuente di difendersi.

Il ricorso alla Suprema corte
L'agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia delle due sentenze, perché l'articolo 36 ter, lettera b, le consente di escludere in tutto o in parte le detrazioni di imposta non spettanti, in base ai documenti richiesti ai contribuenti, tra cui rientrano le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal contribuente. La Cassazione ha accolto il ricorso affermando che nel caso trattato non vi è stato un controllo automatizzato di carattere generale, bensì uno specifico, mirato ad accertare la congruità dei documenti posti a base della richiesta di detrazione.

Laddove vi sia una discordanza tra tali documenti il contribuente è invitato dall'agenzia delle Entrate a presentare la propria documentazione o a presentare chiarimenti. Tale procedura è stata seguita, nel caso trattato, in cui il contribuente è stato invitato dall'Agenzia per instaurare il contraddittorio procedimentale. All'esito di tale controllo l'Agenzia eseguiva il controllo formale della documentazione prodotta dal contribuente e, non ritenendola idonea a giustificare le detrazioni, emetteva le cartelle. Pertanto, l'agenzia aveva consentito al contribuente di difendersi prima dell'emissione delle cartelle e la corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava gli atti alla Commissione provinciale tributaria per un nuovo giudizio, a cui ha demandato di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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