Condominio

Valida la delibera approvata se il condòmino risulta, anche tramite altre fonti, sufficientemente informato

Nell’avviso di convocazione l’argomento dell’assemblea era invece indicato genericamente

di Selene Pascasi

L'obbligo di preventiva informazione dei condòmini sul contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno serve a far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare così da permettere loro di partecipare consapevolmente alla relativa delibera. La sua eventuale genericità, quindi, non comporta l'invalidità della decisione assembleare se il condomino risulti, anche tramite altre fonti, sufficientemente informato sull'argomento da trattarsi. Lo ricorda il Tribunale di Nola con sentenza 1376 del 29 settembre 2020.

I fatti
È il proprietario di un appartamento su due livelli con accesso da una via privata ad accendere lo scontro. I titolari delle unità immobiliari insistenti su quella strada, contesta, avevano costituito un condominio solo per provvedere al rifacimento del cortile comune (cosiddetto condominio di scopo) e avevano poi affidato ad un tecnico l'incarico di predisporre il progetto dei lavori con connesso computo metrico. In un secondo momento l'assemblea approvava il progetto con riserva di far apportare rettifiche che – sebbene non lo stravolgessero – avrebbero potuto scongiurare con più probabilità ogni eventuale futuro problema di allagamento del piazzale e altre disfunzionalità tecniche ed estetiche.

Con l'occasione, però, oneravano l'amministratore di riferire al tecnico della necessità di modificare la quota del piazzale corrispondente alla sua proprietà. Delibere invalide, conclude, poiché sottoponevano l'approvazione a riserve e rettifiche del progetto non indicate nell'avviso di convocazione e non rese note ai condòmini assenti come lui. Il condominio opponeva che le rettifiche erano frutto di discussione assembleare e che, comunque, non gli recavano pregiudizi essendo lui titolare di un numero di millesimi tali da non poter incidere sul deliberato.

La nuova delibera che sana i vizi
Il Tribunale, superate questioni sulla natura giuridica del condominio e la differenza con il consorzio – da ravvisarsi nell'accessorietà del bene comune alle unità di proprietà esclusiva – ricorda come l'annullamento di una delibera non possa pronunciarsi se la decisione sia sostituita con un'altra conforme a legge ed atto costitutivo. E tenuto conto che i vizi denunciati riguardavano irregolarità poi sanate dalla successiva delibera, era cessata la materia contesa. Tuttavia, nel vagliare la fondatezza della domanda per potersi pronunciare sulle spese di lite, il Tribunale osserva come in effetti il condomino non poteva subire pregiudizi dalla deliberazione non essendo stato approvato alcuno dei punti all'ordine del giorno. Non solo.

L’avviso di convocazione generico
Visto il rinvio ad altra riunione, benché assente avrebbe potuto ugualmente manifestare il suo disappunto alle rettifiche. Non era chiaro, però, se gli fosse stata inviata copia del progetto aggiornato da approvare così da consentirgli di valutare o meno la necessità di partecipare all'assemblea. È noto, del resto, che l'obbligo di preventiva informazione dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea è teso a notiziare i convocati, pur in termini non analitici e minuziosi, dell'oggetto essenziale dei temi da esaminare perché possano partecipare consapevolmente alla relativa delibera.

Di conseguenza, l'eventuale genericità non comporterà l'invalidità della decisione se risulti che il condomino, sia pure per diversa via, fosse sufficientemente informato sull'argomento da trattarsi (Cassazione 63/2006). E nella fattispecie, dal tenore della citazione si desumeva che il proprietario fosse a conoscenza sia del progetto originario che della sua versione aggiornata. All'uomo, quindi, erano ben noti il contenuto del progetto oltre che i lavori che si sarebbero dovuti approvare. Inevitabile, allora, il rigetto della domanda di impugnazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©