Condominio

Sul rispetto della convenzione tra il Comune e il privato non si può pronunciare la Cassazione

Perchè non può entrare nel merito dell’intesa, ma solo verificare la legittimità della decisione di appello

di Edoardo Valentino

Una società immobiliare citava in giudizio un Comune di un paese di medie dimensioni lamentando un grave inadempimento rispetto agli obblighi di una convenzione stipulata tra le parti.

La vicenda
Secondo l'accordo raggiunto, infatti, il Comune aveva concesso l'utilizzo di un terreno, che sarebbe divenuto edificabile, per la realizzazione di un garage interrato con 72 posti auto.In cambio di detta concessione, poi, la società avrebbe dovuto realizzare sulla superficie un'area verde con pista ciclabile.Il progetto, così come studiato, non veniva mai realizzato.Secondo la società immobiliare, in particolare, il progetto si sarebbe arenato a causa della mancata conversione da parte del Comune dell'area da destinazione agricola a destinazione standard, e quindi edificabile.

A detta del Comune, invece, i ritardi nella realizzazione dell'opera da parte dell'immobiliare avevano cagionato l'impossibilità di procedere con i lavori.Alla luce di tale differenza di valutazioni, alla società non restava che adire le sedi legali competenti al fine di ottenere un risarcimento del danno.A tal fine, come prova dell'inadempimento della pubblica amministrazione, l'attrice portava anche la conclusione di alcuni accordi preliminari con dei clienti, manifestando che – se il Comune avesse adempiuto ai propri obblighi – la stessa avrebbe già avuto dei clienti disponibili per acquistare i realizzandi posti auto.

Le pronunce di merito
Il Tribunale prima, e la Corte d'appello in seguito, sconfessavano la tesi della società e davano ragione al Comune. Secondo i giudici, infatti, ammesso e non concesso che il Comune avesse errato nella conversione della destinazione del fondo da agricola a standard, la causa della mancata realizzazione del progetto sarebbe stata da ricercarsi nel ritardo delle opere da parte della società, che avrebbe per contratto dovuto terminare gli scavi anni addietro.La vicenda, a seguito di ricorso della società immobiliare, approdava in sede di Cassazione.

I motivi del ricorso alla Suprema corte
Con la propria impugnazione la parte soccombente, in buona sostanza, contestava la sentenza di appello per due motivi.In prima battuta, a detta della ricorrente, il giudice di merito non aveva correttamente valutato i comportamenti ondivaghi del Comune, il quale aveva avuto diversi ripensamenti e rivalutazioni che avevano infine portato al ritardo nei lavori. Il secondo motivo di doglianza, invece, era incentrato sulla presunta mancata valutazione della Corte d'appello dell'esistenza di contatti preliminari con potenziali acquirenti dei garage, a riprova della correttezza del lavoro della società edile e dell'inadempimento del Comune.

Con la sentenza Cassazione sezione VI civile, 18 marzo 2021, numero 7596 la Cassazione rigettava entrambi i motivi addotti dalla società.La motivazione di questo rigetto era da ricercarsi nell'inammissibilità del ricorso, il quale pretendeva un riesame da parte del giudice di legittimità, ossia la Cassazione, di circostanze di diritto.Il compito della Cassazione è esclusivamente quello di vigilare sulla corretta applicazione dei principi di legge da parte dei giudici d'appello, mentre non ha giurisdizione sulle eventuali questioni di merito che gli vengono poste.Le questioni inerenti alla valutazione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti, chiaramente, erano questioni di merito non demandabili nel terzo grado di giudizio.In ragione di tale valutazione appare corretto il rigetto integrale del ricorso della società edilizia.

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