Condominio

Per la riconferma dell’amministratore non è necessario specificare il compenso se non cambia

Non si rischiano pretese economiche impreviste perchè, se non indicata, la somma è la stessa della precedente delibera di nomina

di Giovanni Iaria

La specificazione analitica del compenso dell'amministratore in sede di rinnovo dell'incarico è requisito di validità della delibera solo nel caso in cui il predetto compenso non sia stato precisato con la prima nomina o, comunque, precedentemente al rinnovo. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 2620/2021, pubblicata il 12 febbraio 2021.

La vicenda
La lite origina dal giudizio promosso da un condòmino il quale conveniva innanzi al Tribunale il condominio chiedendo che venisse dichiarata la nullità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale limitatamente a due punti all'ordine del giorno con i quali erano stati approvati il rendiconto relativo ad una annualità di esercizio e rinnovato l'incarico all'amministratore uscente senza l'indicazione del compenso a quest'ultimo riconosciuto per l'attività da svolgere in favore della compagine condominiale.

Il condominio, nel costituirsi in giudizio, si difendeva contestando la fondatezza della domanda attorea, deducendo preliminarmente che, successivamente all'impugnazione, l'assemblea condominiale aveva ratificato la delibera impugnata e la nomina dell'amministratore, nonchè la decadenza dall'impugnazione per essere stata proposta tardivamente oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, decorrente per gli assenti dalla data della comunicazione del verbale dell'assemblea.

La decisione
Il Tribunale, poiché la delibera impugnata era stata successivamente ratificata dall'assemblea condominiale con una nuova delibera, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e valutato le questioni dedotte dal condòmino impugnante ai soli fini della decisione sulle spese del giudizio. In merito alla dedotta illegittimità della delibera per la mancata indicazione del compenso dell'amministratore, che era stato confermato nell'incarico, il Tribunale ha osservato che il comma 14 dell'articolo 1129 del Codice civile, secondo il quale l'amministratore «all'atto di accettazione della nomina o del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta», va interpretato conformemente alla sua ratio, che è finalizzata ad evitare che ai còndomini, nel corso del mandato o alla fine di esso, possano essere richieste, da parte dell'amministratore, somme che non sono state preventivamente concordate.

Il suddetto rischio, ha concluso il giudice capitolino, non sembra concretizzabile nel caso in cui l'amministratore venga confermato nell'incarico, in quanto in tal caso la conferma riguarda anche, implicitamente, il suo compenso che è già a conoscenza dei condòmini e, pertanto, nessun rischio possono correre, questi ultimi, per eventuali pretese economiche impreviste formulate da parte dell'amministratore.

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