Condominio

Danno da mancato godimento per infiltrazioni: la domanda va contestualizzata

L’attore aveva subito un danno derivante dall’impossibilità di poter diversamente utilizzare un altro appartamento, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale

di Rosario Dolce

Le Sezioni Unite, nel 2016 (n. 9449) hanno riconosciuto, in tema di danni da infiltrazioni, la sussistenza della responsabilità solidale (articolo 2055 Codice civile) tra il proprietario o l'usuario del lastrico solare e della terrazza a livello e il condominio dell'edificio a cui esso fa capo, in forza di titoli distinti giuridici distinti, salvo rigorosa prova contraria.
Ora, ciascun danno reale subito dalla proprietà e dal titolare esige una domanda processuale, per trovare ristoro, in virtù del principio dalla corrispondenza tra il “chiesto e il pronunciato” (articolo 112 codice procedura civile).

A questa simmetria (logico deduttiva, di rilievo processuale) perviene una interessante pronuncia della Corte di Cassazione n. 6816 dell'11 marzo 2021 , che cassa con rinvio una sentenza alla corte di merito, per non aver contestualizzato il tenore della richiesta risarcitoria spiegata dal danneggiato. Il perimetro dell'esatta richiesta risarcitoria, quindi, è al centro del provvedimento in commento.

Il domicilio
Il giudice di legittimità, a tal fine, ha esaminato le conclusioni dell'atto di citazione (che ha introdotto il giudizio), e ha convenuto, attraverso la rispettiva lettura, che le stesse domande risarcitorie, quanto al danno da mancato godimento, non riguardavano l'immobile danneggiato, bensì un altro immobile ancora, cioè quello ove il condòmino aveva deciso di trasferire il proprio domicilio.

Il danno
In particolare, per come si legge testualmente, l'attore aveva subito un danno derivante dall'impossibilità di poter diversamente utilizzare un altro appartamento, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale, stante la parziale inutilizzabilità dell'immobile interessato dalle infiltrazioni.

Tuttavia, i giudici di appello, nell'esaminare le richieste risarcitorie, anziché attenersi a quelle formulate dallo stesso attore (in sede di atto di citazione), avevano inteso il pregiudizio lamentato come consistente in quello occasionato dalla mancata possibilità di locare l'immobile danneggiato direttamente dalle infiltrazioni, così equivocando il contenuto e la destinazione delle richieste.

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