Condominio

Impugnativa della delibera assembleare e mediazione: come evitare errori

È utile ricordare che dell’avvio dell’azione e del tentativo conciliativo si può anche dare diretta comunicazione alla controparte

di Fabrizio Plagenza

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione. Così dispone l'articolo 5 del Dlgs 28/2010. Certamente, l'impugnazione delle delibere condominiali rientra nella materia condominiale. Tuttavia, sul punto, la norma richiamata dovrà coordinarsi con l'articolo 1137 del Codice civile, secondo cui contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che d ecorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’importanza di un procedimento corretto
Un termine decadenziale, quello di trenta giorni, previsto per quelle delibere affette dal vizio dell'annullabilità. Diventa, allora, essenziale conteggiare correttamente il predetto termine onde evitare che esso spiri senza che l'impugnativa sia stata proposta. E, di riflesso, diventa fondamentale sapere come procedere per esperire correttamente il procedimento di mediazione, senza incorrere in errori.

Il citato articolo 5 del Dlgs 28/2010, al comma 6, prevede che «Dal momento della comunicazione alle altre parti , la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo».

La recente pronuncia
Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza 3159 del 23 febbraio 2021, si è pronunciato sull'importanza del rispetto della procedura da osservare, nel caso in cui si intenda impugnare una delibera assembleare, depositando un'istanza di mediazione.La causa aveva ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare in ordine alla quale l'attrice aveva proceduto a depositare istanza di mediazione, essendo, come noto, la materia condominiale soggetta al procedimento di mediazione, ex articolo 5 Dlgs 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda.

Il condominio, costituitosi in giudizio, tuttavia, eccepiva la decadenza dall'azione (impugnativa della delibera) per decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1137 del Codice civile. Secondo parte attrice, invece, il termine prescritto dalla norma citata non era spirato, avendo depositato istanza presso l'Organismo di mediazione competente, entro il medesimo termine. Anzi, adduceva che eventuale ritardo nelle comunicazioni da parte dell'Organismo, non potevano essere addebitate alla parte.Il Tribunale romano, tuttavia, aderendo alla giurisprudenza maggioritaria sul punto, riteneva l'attore decaduto dal termine per impugnare la delibera, dovendosi computare, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza, non il solo deposito dell'istanza ma, al contrario, la comunicazione della stessa alla parte chiamata.

L’obbligo di comunicazione
Giova, infatti, rammentare che l'articolo 8 comma 1 Dlgs 28/2010 prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione. Del resto, si legge in sentenza «la parte interessata può introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura al condominio, senza necessariamente attendere che l'Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni». Anzi, secondo altra sentenza (si veda Tribunale di Napoli, sezione sesta, 04 dicembre 2019) il citato articolo 8 Dlgs 28/2010 configura un «preciso onere della parte». Attenzione, dunque, al rispetto delle norme che regolano il procedimento di mediazione che, se conosciute, evitano di incappare in errori professionali.

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