Condominio

A tre mesi dall’entrata in vigore delle norme sulla videoassemblea: una riflessione

La riunione in modalità mista, parte di condòmini in presenza e parte collegati da remoto, è quella preferibile

di Eugenia Parisi

In tempo di pandemia, anche il legislatore e con lui tutti gli operatori del mondo condominiale sono stati costretti ad uscire dalla cosidetta “zona di comfort” rappresentata dalla classica assemblea in presenza: conseguentemente, al fine di non paralizzare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione - sollecitata quest'ultima anche dalla parallela normativa sul superbonus 110% - è stata introdotta nel Codice civile la possibilità di tenere l'assemblea in videoconferenza, anche se non prevista dal regolamento ma previo consenso della maggioranza per teste dei condomini (articolo 66 delle disposizioni attuative modificato dalla legge 159/2020).

Il previo consenso
Specie nei grandi centri urbani, i regolamenti condominiali – per lo più di origine contrattuale e quindi modificabili solo all'unanimità – risalgono ad anni in cui l'informatica era preistoria, pertanto, a meno di una modifica a maggioranza dell'eventuale regolamento assembleare, l'amministratore è tenuto, prima dell'invio di ogni singola convocazione, alla prodromica attività della raccolta del consenso: per la maggioranza dei casi, questo è ottenuto attraverso l'invio di schede precompilate con opzione da barrare.

Il legislatore non specifica se detti consensi debbano essere allegati alla convocazione: probabilmente sarebbe opportuno farlo, anche per la verifica dell'alternanza dei condòmini interpellati ma, ad ogni modo, si auspica che tali adesioni siano almeno esibite all'inizio dell'assemblea attraverso la modalità di condivisione dei documenti che tutte le piattaforme in uso agevolmente consentono.

La stanza virtuale
La norma ora dichiara che la videoconferenza è una facoltà di partecipazione, non specificando però come poterla connettere alla eventuale partecipazione in presenza che è comunque sempre contemplata; del resto, in relazione all'avviso di convocazione si parla sia di luogo fisico sia d'indicazione della piattaforma (modalità che autorevole dottrina ha chiamato mista). Tuttavia, per la modalità interamente da remoto, è auspicabile una puntuale verifica nominale dei presenti nella stanza virtuale ma, soprattutto, delle deleghe che dovrebbero senz'altro essere esibite tramite la modalità di condivisione dello schermo.

Il verbale e le funzioni di presidente e segretario
Certamente, si sarebbe potuto specificare che, almeno per le presenze e per le votazioni nominali, avrebbe potuto fare fede la possibile registrazione della videoassemblea, tuttavia, si evidenzia che il novellato articolo 66 disposizioni attuative Codice civile riesuma le figure del segretario e del presidente quali redattore e garante del verbale. In tal senso, si riterrebbe opportuna la contestuale redazione dello stesso tramite condivisione dello schermo e possibilità di firma digitale o approvazione registrata da parte di entrambi, in modo che il verbale possa essere inviato a garanzia di tutti i condomini senza ritardo.

Conclusione
Premesso che la nuova normativa dovrà evidentemente essere confrontata e verificata caso per caso coi singoli regolamenti condominiali, ove presenti, si ritiene comunque lo strumento in esame utile e necessario, a patto che sia utilizzato con la massima attenzione, rispettando tutte le tutele a garanzia dell'effettiva trasparenza sulla collegialità delle delibere e considerato che la giurisprudenza che si formerà potrà produrre linee guida ancor più precise e garantiste.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©