Condominio

I debiti contratti dall’amministratore possono essere richiesti al condòmino in proporzione ai suoi millesimi

Ovviamente deve trattarsi di debiti relativi a spese per il condominio, nel caso specifico si trattava di lavori su parti comuni

di Andrea Magagnoli

Nel caso in cui un amministratore contragga debiti per il condominio essi potranno essere richiesti al singolo condòmino in proporzione alla propria quota millesimale. Lo afferma la corte di Cassazione con l' ordinanza 7876/2021 depositata il giorno 19 marzo.

La vicenda
Il caso di specie trae origine dall' emissione di un decreto ingiuntivo ad istanza di un condominio per il recupero dei costi sostenuti nell' esecuzione di alcuni lavori che interessavano anche l'ingiunto.Quest' ultimo ricorreva allora al Tribunale al fine di ottenerne l' annullamento, tuttavia i giudici di primo grado propendevano per la validità dell' ingiunzione tanto da rigettare la richiesta di riforma del decreto.Il procedimento, proseguiva allora innanzi ai giudici della Corte di appello ma anche i magistrati di secondo grado ritenevano la domanda di annullamento infondata tanto da confermare la validità del decreto opposto.Il procedimento giungeva allora innanzi ai giudici di Cassazione.

Il ricorso alla Suprema corte
Nella tesi difensiva rappresentata veniva dedotta l'evidente carenza della motivazione redatta da parte dei giudici di secondo grado.Secondo il legale del ricorrente infatti i giudici di appello,avrebbero omesso di considerare l'inesigibilità del credito azionato con il decreto azionato in sede monitoria.Nel corso del procedimento di legittimità pertanto viene esaminata la validità della motivazione sotto l'aspetto dei presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo.Il procedimento monitorio che in caso di esito si conclude con l' emissione di un decreto ingiuntivo necessita per la sua attivazione di ben precisi presupposti.

Il tipo di credito vantato
Infatti la situazione di fatto deve essere connotata dalla presenza di un credito che costituisce il presupposto per l 'ingiunzione e tale credito deve presentare ben precise caratteristiche.Esso può essere costituito da una somma conseguente all'attività di un amministratore svolta a favore del condominio, in tale caso infatti anche nei confronti del singolo condominio potrà essere richiesta la somma sulla base però di un ben preciso limite.Precisano infatti gli ermellini nella motivazione del provvedimento qui in commento,come al singolo condomino potrà essere richiesta una somma pari alla propria quota millesimale senza potere superarla pena l' invalidità dell' ingiunzione.Il ricorso viene pertanto rigettato in quanto ritenuto infondato.

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