Condominio

Deve essere sentito il consulente del professionista per individuare le cause del crollo di un condominio

Va provato in particolare che, tolto il comportamento dell'imputato, il cedimento si sarebbe ugualmente verificato

di Giulio Benedetti

Dall'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 in dottrina e in giurisprudenza si dibatte il tema se il professionista, che sia incaricato di eseguire un appalto in un condominio, sia garante della sicurezza del condominio e se nei suoi confronti sia applicabile il reato omissivo colposo, secondo la formula dell'articolo 40, capoverso, Codice penale per cui non impedire un evento, che si ha l'obbligo di evitare, equivale a cagionarlo. L'ampia applicazione di tale formula potrebbe indicare una figura di professionista “parafulmine”, a cui siano riferibili tutte le violazioni della normativa di sicurezza che, spesso, originano dalla condotta inerte, se non neghittosa, dell'assemblea condominiale, poco propensa ad investire nel rinnovamento, anche tecnologico, del condominio.

Quando è responsabile il professionista
Il giudice per affermare la responsabilità penale colposa del professionista , intervenuto nella manutenzione straordinaria del condominio, deve attenersi a due regole fondamentali , stabilite dagli articoli 530 Codice procedura penale e 41 Codice penale, per cui la responsabilità deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio e se l'evento, tolto il comportamento dell'imputato, si sarebbe ugualmente verificato. La Cassazione nella sentenza 9942/2021 ha annullato, con rinvio per un nuovo giudizio alla competente Corte di appello, la sentenza la quale aveva condannato, per il reato di crollo colposo di un condominio, un professionista che era stato incaricato di compiere opere di manutenzione straordinaria.

Il predetto , in qualità di progettista , di direttore dei lavori e di addetto alla sicurezza dei lavori era stato condannato dalla Corte di appello, perché ravvisava la sua colpa nel non avere previsto la situazione di potenziale disastro in cui si trovava l'immobile , nel non avere previsto , come misura di sicurezza, il puntellamento in cemento dei pilastri in cemento armato in cui si interveniva , prima che si operasse la loro dismissione e la loro sostituzione con profilati dotati di adeguata capacità di assorbimento dello sforzo trasmesso dal pilastro ammalorato.

Il ricorso alla Suprema corte
Il professionista ricorreva alla Cassazione lamentando l'ingiustizia della sentenza in quanto era stata emessa senza che fosse state riaperta l'istruttoria per sentire il suo consulente . Il ricorrente criticava la motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di un nesso di causa tra il suo operato ed il crollo del condominio ed alla formulazione di elementi di colpa nel suo operato. La Cassazione accoglieva il ricorso poiché in precedenza si era occupata del caso ed aveva annullato (sentenza 24458/2015) la precedente sentenza della Corte di appello, poiché non aveva riaperto l'istruttoria per sentire il consulente tecnico di parte, nella prospettiva del diritto alla prova. La Corte di appello non aveva sentito il consulente , non ravvisandone la necessità al fine del giudizio.

Tale scelta del giudice di appello ha contravvenuto al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità il quale affermava che la richiesta di prova , formulata dall'imputato nei precedenti giudizi, non doveva essere esaminata dal giudice di appello ai sensi dell'articolo 603 Codice procedura penale, ma quale istanza istruttoria della parte a seguito della modifica del capo di imputazione intervenuto nel corso del giudizio.

La Cassazione (sentenza 11641/2018) ha affermato che il giudice di rinvio è tenuto non solo ad uniformarsi al principio di diritto , ma anche alle premesse tecniche e giuridiche poste a fondamento dell'annullamento e non può valutare nuovamente i presupposti della pronuncia su cui si è formato il giudicato interno. La Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per il suo pregiudizio , indipendentemente dai motivi del ricorso, perché non si è attenuta ai principi di diritto formulati in precedenza.

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