Condominio

Non c’è «cooperazione colposa» tra impresa e amministratore sull’incidente in cantiere

L’appalto di un lavoro in condominio non sempre comporta automaticamente la responsabilità per omicidio colposo dell'amministratore, quale committente, nel caso di morte di un operaio

di Rosario Dolce

L'appalto di un lavoro in condominio non sempre comporta automaticamente la responsabilità di cui all'articolo 589, comma 1, codice penale (omicidio colposo) dell'amministratore, quale committente, nel caso di morte di un operaio.
Alla importante conclusione, che costituisce una novità unica per il diritto condominiale, in grado di alleggerire la posizione dei mandanti dei condòmini, perviene la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza 10136 del 16 marzo 2021.

Il fatto
Un professionista era stato condannato per omicidio colposo, perché in qualità di amministratore di condominio e quindi di committente dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore, ometteva di verificare l'idoneità tecnica professionale dell'impresa appaltatrice, nonché di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi (DUVR) della impresa.

In particolare, un dipendente della predetta impresa era deceduto durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra, perché veniva colpito dall'impianto ascensore, azionato in discesa da un condòmino.La sentenzaIl giudice di legittimità accoglie il ricorso dell'amministratore di condominio, imputato/condannato del reato di omicidio colposo, rilevando che lo stesso quando stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio/condòmini può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di committente.

L'appalto
Ciò vuol dire che una mera delibera con cui l'assemblea dei condòmini preveda la sostituzione della ditta incaricata al servizio non può essere presupposto per arrivare automaticamente alla conclusione che l'amministratore assuma tale veste, con tutte le incombenze che discendono ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro, tra cui gli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza (cfr, Corte di Cassazione 42347/2013).

La delega
Il giudice di merito è, quindi, tenuto a verificare se l'assemblea abbia dato delle precise direttive all'amministratore: o conferendogli un'ampia autonomia decisionale ed operativa, oppure incaricandolo di dare solamente pedissequamente esecuzione alla deliberazione assembleare (escludendo, in questo caso, la possibilità di ulteriore valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa prescelta o del documento di valutazione dei rischi).

Idoneità tecnica-professionale
Occorre, in particolare, verificare se l'assemblea, all'atto della commessa dell'appalto, abbia valutato direttamente l'idoneità tecnico-professionale della impresa prescelta, oppure se abbia dato mandato all'amministratore di provvedere egli stesso al riguardo.

DUVR
Al pari, bisogna comprendere se la valutazione del documento di valutazione dei rischi fosse stata effettuata prima dell'assegnazione dell'incarico in sede assembleare per la scelta dello stesso appaltatore, ovvero se la stessa assise dei condòmini abbia conferito mandato all'amministratore di provvedere al posto suo per la cura dell'adempimento di cui trattasi.

Datore di lavoro
Le conclusioni a favore dell'amministratore condominiale non finiscono qui. I giudici di legittimità precisano, altresì, che a tale figura non risulta parimenti applicabile la previsione dell'articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008, laddove collegato al concetto di “datore di lavoro”, in quanto non si può prospettare una cooperazione colposa tra il titolare della impresa e lo stesso mandatario dei condòmini.

In assenza dell'applicazione dell'aggravanti sulla violazione di norme infortunistiche, per quanto contestate precedentemente (in modo inappropriato) all'amministratore, il giudice di legittimità conclude, infine, il suo excursus argomentativo annullando la sentenza impugnata per gli effetti penali perché il reato di cui all'articolo 589, comma 1, Codice penale è estinto per prescrizione.

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