Condominio

I mercoledì della Privacy: pubblicate le Faq vaccini del Garante privacy relative anche al condominio

Non si può imporre la vaccinazione ai dipendenti condominiali, nè chiedere informazioni sulla stessa

di Carlo Pikler (Centro studi Privacy and Legal Advice)

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori? Problema che può riguardare lo studio di amministrazione nei rapporti verso i propri collaboratori/dipendenti ma anche lo stesso condominio laddove vi sia la presenza del portiere.

Le Faq: no ai nominativi dei vaccinati
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. E che è possibile visionare cliccando qui.Nelle Faq l'Autorità fornisce indicazioni utili per applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali.Dalle Faq emerge che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

Solo giudizi di idoneità mansione
Vige infatti il divieto in tal senso che non trova alcun elemento contrario né all'interno della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né nelle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente, quindi, non può costituire una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro, sia esso l'amministratore quale titolare dello studio ovvero nella qualità di legale rappresentante del datore di lavoro condominio, può, invece, acquisire, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente eseguendo: «le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (articolo 18 comma 1, lettera c), g) e bb) Dlgs 81/2008)».

Nella Faq si legge infatti che: «Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo». La Faq sul punto rimanda al Considerando 43 del Regolamento Ue 16/679 il quale dispone, in particolare, che: «Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento … »

«Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione».

Non esiste obbligo di vaccinazione
Secondo l'Autority, infatti, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che vada eventualmente ad imporre la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi, ed in particolare dall'articolo 279 del Dlgs 81/2008.

Anche in questi casi, è solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, a poter trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.Per di più, va rimarcato che in tutte queste circostanze si starebbe effettuando un trattamento dei dati classificati come “particolari” (ex-sensibili) dall'articolo 9 Gdpr, il quale indica che questa tipologia di dati, tra cui rientrano quelli relativi alla salute, non devono essere trattatati salvo consenso esplicito dell'interessato o in caso di necessità per assolvere ad alcuni obblighi ben codificati.

La normativa riguarda i dipendenti condominiali
Questi principi, quindi, devono necessariamente ritenersi applicabili anche nei confronti del dipendente dello stabile e, a nulla può valere in tal senso una eventuale richiesta da parte dei condòmini nei confronti dell'amministratore per reperire informazioni sull'eventuale vaccinazione da parte del portiere stesso, richiesta che deve considerarsi come illecita se avanzata da uno o più condòmini e nulla se avanzata dall'assemblea dei condomini in quanto si tratterebbe di delibera contraria alla legge. Le normative che si andrebbero a considerare violate sono sia quella in tema di sicurezza sul lavoro, sia quella posta a tutela della riservatezza.

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